Falso doganale e sequestro preventivo: sindacato della Cassazione per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 5 n. 19972 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso per sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi di motivazione tanto radicali da renderla assente o meramente apparente. In tale sede non è necessario valutare i gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente il fumus commissi delicti, ovvero l’astratta sussumibilità del fatto contestato in una fattispecie legale; resta preclusa ogni valutazione sulla responsabilità, salvo che il difetto dell’elemento soggettivo emerga ictu oculi. La bolletta doganale è atto pubblico a contenuto descrittivo e dispositivo, in cui colui che forma il DAU, “facendo le veci” dell’ufficio doganale, esercita una mansione pubblica: la falsa attestazione della destinazione del bene e della sua introduzione fisica in un deposito fiscale integra il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., nonché la falsa dichiarazione di cui agli artt. 292 e 295, secondo comma, lett. c) e d-bis), d.P.R. n. 43/1973.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l’istanza di riesame reale proposta nell’interesse di un’indagata, co-gestrice di fatto di un’impresa individuale operante nel settore tessile. Il provvedimento Genetico confermava il sequestro preventivo in relazione ai delitti di contrabbando, evasione dell’IVA all’importazione e falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale doganale.
L’ipotesi accusatoria riguardava un meccanismo di c.d. deposito fiscale “virtuale”: la merce importata non veniva materialmente introdotta nel deposito, consentendo di svincolarla senza assolvere l’IVA all’importazione, mediante bollette doganali recanti false attestazioni. Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo articolato in plurimi profili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel tracciare il perimetro del sindacato, ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge. Tale nozione ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché i vizi di motivazione tanto radicali da renderla assente o apparente.
Dopo aver chiarito che, in tema di sequestro preventivo, la verifica del fumus commissi delicti non può risolversi in un’anticipata decisione sulla responsabilità, i giudici hanno ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a censurare la qualifica di co-gestore di fatto. Il ricorrente introduceva note di dissenso rispetto alla ricostruzione del Tribunale, il quale aveva congruamente descritto gli indicatori della posizione apicale: la presenza in Italia da molti anni, la disponibilità personale dell’indirizzo mail e dei dispositivi informatici aziendali, l’interazione esclusiva con la polizia giudiziaria e l’ammontare della remunerazione, più elevato di quello della formale intestataria.
Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato. Quanto al delitto di falso, la Corte ha precisato che la dichiarazione dell’importatore confluisce nell’atto pubblico della bolletta doganale, nel quale il pubblico ufficiale – o il c.d. doganalista che ne fa le veci – attesta la destinazione del bene e la sua introduzione fisica nel deposito fiscale. La falsa attestazione di tali elementi, nel caso di specie, integrava gli estremi del falso ideologico.
Infine, con riferimento all’IVA all’importazione, è stato ribadito che la stessa è inclusa tra i diritti di confine e deve essere corrisposta in occasione delle operazioni doganali. L’emissione della c.d. autofattura non surroga l’obbligazione tributaria, né trasforma la merce in comunitaria prima dell’assolvimento dell’imposta. La differente chiave di lettura proposta dal ricorrente è stata ritenuta meramente alternativa alle ragionevoli inferenze del provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 48 c.p. – Errore determinato dall'altrui inganno
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione