Termine interrogatorio ex art 415 bis cpp e nullità decreto citazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15082 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. per l’esercizio delle facoltà difensive ha natura ordinatoria, sicché la richiesta di interrogatorio presentata dall’indagato prima dell’esercizio dell’azione penale, ancorché oltre la scadenza del predetto termine, impone al pubblico ministero di procedervi. La mancata effettuazione dell’interrogatorio, conseguente all’illegittimo rigetto della relativa istanza, determina la nullità a regime intermedio del decreto di citazione a giudizio per lesione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6, § 3, lett. b), CEDU. Detta nullità, tempestivamente eccepita ai sensi dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen., comporta, ex art. 185 cod. proc. pen., l’annullamento degli atti consequenziali e la regressione del procedimento allo stato in cui l’atto nullo è stato compiuto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 4 d.lgs. n. 74/2000, connessi alla gestione di un complesso immobiliare. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione, incentrati, in via preliminare e assorbente, sulla nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omesso interrogatorio dell’indagato, che aveva avanzato la relativa richiesta prima dell’esercizio dell’azione penale.

La sequenza processuale rilevante vedeva la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di copie degli atti, il loro rilascio e, successivamente, la richiesta di interrogatorio, rigettata dal pubblico ministero in quanto ritenuta tardiva rispetto al termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell’avviso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente rispetto agli altri, incentrato sulla violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricostruito la natura del termine di venti giorni concesso all’indagato per l’esercizio delle facoltà difensive, richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale termine ha carattere ordinatorio e non perentorio.

In virtù di tale natura, i diritti difensivi, inclusa la facoltà di richiedere l’interrogatorio, possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non eserciti l’azione penale, mediante la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 cod. proc. pen. o l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen.

La Corte ha quindi rilevato che la Corte territoriale non si era confrontata con il profilo decisivo della natura ordinatoria del termine, limitandosi a valutare la correttezza della decorrenza dalla notifica e la non invalidità del ritardo nel rilascio delle copie. Tale omissione ha condotto i giudici di legittimità a ritenere fondata la doglianza difensiva, atteso che la richiesta di interrogatorio era stata presentata prima dell’esercizio dell’azione penale, configurandosi così l’obbligo del pubblico ministero di procedervi.

Quanto al regime sanzionatorio, la Corte ha qualificato la violazione come nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa, tempestivamente eccepita dall’imputato alla prima udienza, ai sensi dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen. La declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., ha comportato l’invalidità degli atti consecutivi dipendenti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, e la regressione del procedimento al momento del compimento dell’atto nullo, con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 416 c.p.p.

Tutte le 11 sentenze sull'art. 416 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *