Rescissione del giudicato inapplicabile al contumace e divieto di riqualificazione (Cass. pen. Sez. V n. 10996 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. resta inapplicabile ai processi celebrati in contumacia secondo la normativa anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, anche dopo la riforma Cartabia, poiché la disposizione continua a riferirsi al solo condannato nei cui confronti si è proceduto in assenza ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Al contumace continua ad applicarsi il rimedio ripristinatorio dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente. La richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata in istanza di restituzione nel termine, perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. opera solo per i rimedi qualificati come impugnazioni, tra i quali la restituzione nel termine non rientra. L’istanza così proposta è inammissibile, senza condanna alle spese processuali né alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato alla Corte di appello di Firenze richiesta di rescissione del giudicato in relazione a una sentenza di condanna emessa nel 2015 e passata in giudicato nel 2017. Sosteneva di avere conosciuto il provvedimento solo nel maggio 2024, a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione, poiché tutti gli atti erano stati notificati al difensore d’ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio ma con il quale non aveva mai avuto contatti, essendosi nel frattempo trasferito all’estero.
La Corte territoriale, con ordinanza del settembre 2024, ha riqualificato la richiesta come istanza di restituzione nel termine e ha trasmesso gli atti alla Cassazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione dei rimedi ripristinatori. La riforma del 2005 aveva ampliato la restituzione nel termine per il contumace, salvo che questi avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. La riforma del 2014, abrogata la contumacia e introdotto il processo in assenza, aveva eliminato dall’art. 175 cod. proc. pen. il riferimento alla restituzione per impugnare, introducendo la rescissione del giudicato. La giurisprudenza di legittimità aveva allora ritenuto che, per le sentenze contumaciali, continuasse a trovare applicazione la restituzione nel termine nel testo previgente, come delineato dalle Sezioni Unite n. 36848 del 17.07.2014, Burba.
La riforma Cartabia ha reintrodotto all’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. un ampio spazio per la restituzione nel termine, ma ha mantenuto la rescissione riferita al solo condannato giudicato in assenza. I due istituti concorrono ma restano distinti per natura, operatività ed effetti: la restituzione è limitata ai casi dei commi 2 e 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e richiede la prova della mancata effettiva conoscenza del processo, mentre la rescissione consente la regressione fino alla fase in cui si è verificata la nullità.
Il collegio ritiene che i principi di Sezioni Unite Burba debbano continuare ad applicarsi ai processi contumaciali anche dopo la riforma Cartabia. L’art. 625-ter cod. proc. pen. continua a riferirsi al condannato nei cui confronti si è proceduto in assenza e la prova richiesta riguarda la dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen., norma non riferibile al processo contumaciale. Permangono dunque le ragioni che precludono al contumace il ricorso alla rescissione. Resta applicabile il rimedio dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente, poiché l’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 limita la nuova disciplina alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma.
La Corte condivide la statuizione della Corte territoriale sull’inapplicabilità della rescissione, ma non la riqualificazione della richiesta in istanza di restituzione nel termine. Secondo l’orientamento maggioritario (Sez. III n. 33647 del 08.07.2022, Di Candia; Sez. IV n. 863 del 03.12.2021, Okoro), il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni, tra i quali la restituzione nel termine non rientra. Il collegio non condivide il contrario indirizzo di Sez. VI n. 2209 del 19.11.2020, H., che ammetteva la riqualificazione. Ne segue che l’istanza è inammissibile. Non si pronuncia condanna alle spese processuali né alla sanzione della Cassa delle ammende, avendo la disposizione natura sanzionatoria e riguardando il solo «ricorso».
Nota della Redazione
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