Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 13245 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i medesimi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, è inammissibile. Il motivo che si limiti a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione non assolve l’onere di specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, imposto a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen..

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 19 giugno 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale, per asserita assenza dei presupposti obiettivi e soggettivi del delitto ascritto. Il difensore ha poi depositato memoria scritta insistendo per l’accoglimento.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente censura la valutazione di responsabilità già oggetto di esame nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per non deducibilità del motivo in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, si limita a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.

Il Collegio richiama il principio per cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne deriva che il motivo che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, nonché Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 dell’11/03/2009. È pertanto inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto critico.

All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla Corte cost. sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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