Bancarotta documentale: il dolo specifico non si desume in re ipsa (Cass. pen. Sez. I n. 21647 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori non può essere desunto in re ipsa dalla sola omessa o sottratta tenuta della contabilità, né da altre condotte illecite o dall’intestazione fittizia della società. Il giudice deve individuare un elemento probatorio selettivo che dimostri il collegamento funzionale tra la condotta omissiva e lo scopo di impedire la ricostruzione delle vicende gestionali, non essendo sufficiente la generica attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione fraudolenta.
Il Fatto
Il ricorrente era imputato, quale amministratore di fatto di una società poi dichiarata fallita, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il Tribunale lo aveva condannato; la Corte di appello lo aveva assolto dalla condotta di bancarotta preferenziale e ridotto la pena. La Corte di cassazione, su suo ricorso, aveva annullato con rinvio la decisione limitatamente alla bancarotta documentale, censurando la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico.
In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la condotta documentale, ricavando l’intento di frodare i creditori dalla fittizia intestazione dell’impresa e da una condotta distrattiva già accertata in via definitiva. Ha quindi rideterminato la pena e respinto la richiesta di lavori di pubblica utilità. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta tre motivi. Il primo, relativo al dolo specifico, è fondato; il secondo, sull’individuazione del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture, è inammissibile; il terzo, sulla pena sostitutiva, resta assorbito ma non precluso.
Sul secondo motivo la Corte rileva che la posizione di amministratore di fatto era stata accertata con motivazione congrua e sulla stessa si era formato il giudicato. La sentenza di annullamento aveva limitato il rinvio al solo accertamento del dolo specifico, sicché la doglianza sull’obbligo di custodia contabile non poteva essere riproposta. La gestione delle scritture si ricava dal ruolo gestorio continuo e non episodico dell’intraneus nell’assetto societario, secondo il principio di Sez. V n. 2514 del 2023.
Nel merito del primo motivo, la Corte ricorda che, secondo Sez. V n. 10968 del 2023, lo scopo di danno ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, purché le circostanze colorino di specificità l’elemento soggettivo. Tuttavia, i due elementi valorizzati dal giudice del rinvio — l’intestazione fittizia e la condotta distrattiva già giudicata — non sono indicatori univoci. L’intestazione era anteriore e rispondeva a una progettualità illecita dai contorni non necessariamente coincidenti con la condotta documentale.
La Corte sottolinea che la sottrazione o distruzione della contabilità può accompagnarsi a molteplici finalità illecite, tutte compatibili con lo schermo societario. Occorre perciò un elemento probatorio selettivo che dimostri la volontà di rendere quella condotta funzionale allo scopo fraudolento, il quale non può considerarsi in re ipsa. Nemmeno la condotta sottrattiva dei beni vale come riscontro indiziario, se non si individua uno specifico collegamento funzionale con l’omessa tenuta della documentazione.
La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, per dare compiuta applicazione al principio già fissato con la sentenza del 28/02/2024. Il giudice del rinvio rivaluterà anche i profili di concedibilità della pena sostitutiva.
Nota della Redazione
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