Motivazione per relationem del sequestro legittima e integrabile dal riesame (Cass. pen. Sez. 3 n. 5440 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, è legittima la motivazione del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che, in punto di periculum in mora, richiami espressamente le argomentazioni della richiesta del pubblico ministero, mediante motivazione per relationem. Tale tecnica motivazionale è consentita a condizione che l’atto richiamato sia legittimo, la sua motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento e il giudice dimostri di aver preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento. La carenza di motivazione che determina la radicale nullità del provvedimento è solo quella del tutto mancante o inesistente, non quella meramente sintetica o per relationem. In tale ultima evenienza, il Tribunale del riesame può legittimamente procedere a un intervento integrativo, senza incorrere nel divieto di supplenza motivazionale.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca nei confronti di un indagato, motivando in ordine al periculum in mora richiamando espressamente le argomentazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero, con particolare riferimento alle condotte di interposizione fittizia di beni. A seguito di riesame, il Tribunale di Catanzaro annullava l’ordinanza genetica rilevando l’assenza di una motivazione autonoma sul periculum e ritenendo, in assenza di un rinvio espresso, inammissibile qualsiasi integrazione. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, censurando l’erronea applicazione dei principi in materia di motivazione dei provvedimenti cautelari reali.

I giudici di legittimità hanno richiamato il principio delle Sezioni Unite del 2000 in tema di motivazione per relationem, precisando le condizioni di legittimità di tale tecnica: il riferimento deve essere a un legittimo atto del procedimento la cui motivazione sia congrua, il giudice deve dimostrare di aver preso cognizione delle ragioni del provvedimento richiamato e meditato su di esse, e l’atto deve essere conosciuto o comunque ostensibile.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza del GIP aveva dedicato specifiche argomentazioni alla necessità del vincolo, richiamando espressamente le considerazioni della richiesta del PM e evidenziando le condotte di interposizione fittizia di beni. Tale motivazione è stata giudicata non inesistente, ancorché sintetica o per relationem, con la conseguenza che il Tribunale del riesame avrebbe potuto legittimamente integrarla, anziché annullare il provvedimento.

La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame del profilo relativo alla sussistenza del periculum in mora, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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