Inammissibile il ricorso che chiede il riesame del merito contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 12064 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La censura proposta ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può consistere nel prospettare la difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorrente che deduca la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve indicare le norme asseritamente violate e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione propria e quella accolta nella sentenza impugnata.
Il Fatto
I ricorrenti, professionisti, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per compensi professionali relativi all’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di una piscina comunale, conferito con determinazione dirigenziale del 2004. Il Comune si era opposto e il Tribunale, espletata consulenza tecnica, aveva revocato il decreto riconoscendo i compensi in misura ridotta.
La Corte d’appello aveva accolto il gravame del Comune, sul rilievo che l’ente, dopo il conferimento dell’incarico, aveva comunicato che l’opera non riguardava più la sola costruzione della piscina ma un più ampio lotto di importo notevolmente superiore. Per questo sarebbe stata necessaria una nuova convenzione con il correlato impegno di spesa: il contratto era quindi nullo e i compensi non dovuti. I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi del ricorso principale e li dichiara inammissibili. Il primo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., sostenendo che il progetto depositato costituiva adempimento della convenzione originaria con le variazioni richieste dall’ente.
La Corte rileva che il giudice di merito ha ricostruito i rapporti tra le parti accertando che al primo incarico, avente ad oggetto il coordinamento per un’opera di valore inferiore e assistito da copertura finanziaria, se ne era sovrapposto un altro dopo due anni, in relazione a un progetto più ampio. Da qui la conclusione che occorresse un nuovo contratto e una nuova attestazione di copertura finanziaria.
Il ricorso, osserva la Corte, tende in realtà a dimostrare che il progetto depositato era attuativo del contratto precedente: ma la Corte di merito ha escluso tale circostanza con giudizio in punto di fatto, rilevando che il Comune aveva richiesto un nuovo elaborato. Si tratta dunque di un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, relativo all’omesso esame del comportamento del Comune e alla violazione dell’art. 1375 cod. civ., e sul terzo, concernente la copertura finanziaria e la falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 e dell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, la Corte richiama il principio secondo cui la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può tradursi nella contrapposizione dell’apprezzamento della parte a quello del giudice (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). L’accertamento della volontà contrattuale è indagine di fatto; il ricorrente deve indicare le norme violate e le ragioni del discostamento (Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 27136 del 2017).
Quanto al ricorso incidentale del Comune, che deduceva l’omessa pronuncia sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, la Corte lo dichiara inammissibile: la Corte di merito si era pronunciata sul punto nella motivazione, e l’omessa riproduzione nel dispositivo non è essenziale, poiché per effetto della revoca del decreto ingiuntivo la prestazione resta sine titulo e la restituzione è comunque dovuta. La statuizione di restituzione, resa in motivazione, è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. n. 35093 del 2023). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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