Cessione del credito del passeggero ad Airhelp: contratto atipico, non finanziamento (Cass. civ. Sez. III n. 4543 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione a titolo oneroso del credito del passeggero verso la compagnia aerea, effettuata a favore di una società che assume l’onere e il rischio del recupero, non integra di per sé un’operazione di finanziamento riservata agli intermediari iscritti nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 TUB. Non ogni cessione del credito a titolo oneroso costituisce finanziamento, perché questo richiede la messa a disposizione di risorse finanziarie o di utilità equivalenti in favore del cedente; la contropartita dei servizi resi dalla cessionaria è effetto della cessione, non erogazione di credito. Lo schema negoziale così realizzato configura un contratto atipico ex art. 1322 cod. civ., diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il patto di non cedibilità è opponibile al cessionario solo se questi ne abbia avuto conoscenza effettiva al momento della cessione, con onere probatorio a carico del debitore ceduto.
Il Fatto
La società cessionaria del credito vantato da un passeggero convenne in giudizio la compagnia aerea per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c) del regolamento CE 261/2004 in relazione al ritardo di oltre tre ore di un volo. Il giudice di pace rigettò la domanda, ravvisando la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per violazione dell’art. 106 TUB, sul duplice rilievo che l’operazione integrava un finanziamento e che la società non era iscritta nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Il Tribunale riformò la decisione, escludendo la natura di finanziamento della cessione, respingendo le ulteriori eccezioni della compagnia e condannandola al pagamento di 600,00 euro, oltre interessi e spese del doppio grado. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la controricorrente ha resistito. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’interpretazione del contratto di cessione, sostenendo che le parti avessero voluto un mandato per il recupero del credito e non un trasferimento del diritto, con conseguente carenza di legittimazione attiva della cessionaria e violazione dell’art. 115 TULPS. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile nella parte in cui prospettava una lettura alternativa del negozio: la qualificazione del Tribunale è conforme al dato letterale e coerente con la comune intenzione delle parti, poiché il cedente ha acquisito immediatamente i servizi della cessionaria e il diritto alla differenza, mentre questa ha acquisito il credito e la facoltà di determinarne le modalità di recupero.
Il secondo motivo invocava la violazione dell’art. 106 TUB e del DM MEF 2 aprile 2015, n. 53, sostenendo che la cessione a titolo oneroso dovesse essere qualificata come acquisto di credito soggetto a iscrizione nell’albo e che, in difetto, il negozio fosse nullo. La Corte ha respinto la censura: non qualunque cessione a titolo oneroso integra un’operazione di finanziamento, che per essere tale deve comportare la messa a disposizione di risorse finanziarie o di utilità equivalenti in favore del cedente. Il vantaggio conseguito dal passeggero costituisce la contropartita della cessione, non un finanziamento, neppure in senso lato.
Il terzo motivo deduceva la nullità del contratto per la natura condizionata del pagamento del prezzo. Il motivo è infondato perché muove dall’assunto erroneo che le parti abbiano realizzato una vendita del credito: è stato concluso un contratto atipico, in cui il versamento al cedente di una quota di quanto riscosso rappresenta il risultato utile dei servizi espletati dalla cessionaria. La Corte ha respinto il motivo correggendo la sentenza, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., nei passaggi in cui il Tribunale aveva qualificato l’operazione anche in termini di vendita.
Il quarto motivo censurava il mancato riconoscimento del patto di non cedibilità contenuto nelle condizioni generali del contratto di trasporto, assumendo provata per non contestazione la conoscenza del patto da parte della cessionaria. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché la ricorrente non ha trascritto i passaggi degli atti introduttivi da cui emergerebbe la dedotta non contestazione, che avrebbe dovuto riferirsi al fatto specifico della conoscenza. Richiamando Cass. n. 825/2015 e Cass. n. 5129/2020, ha ribadito che il patto è opponibile al cessionario solo se ne sia dimostrata la conoscenza effettiva al tempo della cessione. Ne è derivata l’inopponibilità del patto e l’assorbimento della censura sulla vessatorietà della clausola. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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