Ricorso per cassazione riqualificato come istanza di riesame nel procedimento cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 25480 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento cautelare il principio di conservazione dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., trova applicazione anche quando l’indagato proponga direttamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di misura coercitiva personale. Il contenuto sostanziale dell’atto prevale sulla qualificazione formale attribuitagli dalla parte. Ne deriva che il ricorso per saltum, previsto dall’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. per la sola violazione di legge, deve essere riqualificato come istanza di riesame quando le censure investano in realtà l’erroneità, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La riqualificazione impone la trasmissione degli atti al tribunale competente per il riesame.

Il Fatto

Due indagati propongono ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Bari ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto autorizzate in un distinto procedimento per fatti diversi, senza connessione ex art. 12 cod. proc. pen. e senza autonomo decreto motivato. Il secondo e il terzo motivo censurano la ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso e dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla tentata estorsione. Il quarto contesta l’applicazione della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare una questione di ammissibilità. La difesa, pur richiamando formalmente violazioni di legge, con il secondo e il terzo motivo prospetta censure che si risolvono in tipici vizi motivazionali: l’asserita erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’aggravante del metodo mafioso e alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Tali doglianze sono riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non sono deducibili mediante il ricorso per saltum previsto dall’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione diretta per la sola violazione di legge.

La Corte chiarisce che non assume rilievo contrario il richiamo, contenuto nel motivo, alla “mancanza di motivazione”. Il contenuto sostanziale dell’atto deve prevalere sulla qualificazione formale attribuitagli dalla parte, dovendosi avere riguardo alla reale natura delle censure, che investono le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento cautelare.

Trova dunque applicazione il principio di conservazione dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., in forza del quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dalla parte. Il Collegio dichiara di dare continuità all’orientamento già affermato in fattispecie analoghe, richiamando Sez. 3, Ordinanza, n. 10232 del 25/02/2010, Fernandez Tejeda, Rv. 246350-01, Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2015, Rv. 266456, Sez. 5, n. 32391 dell’08/03/2018, Belleli, Rv. 273508-01, Sez. 1, Ordinanza n. 17588 del 28/02/2019, Olivieri e Sez. 3, Ordinanza n. 10960 del 14/02/2019, D’Agnillo, tutte non massimate.

Il principio opera anche nel procedimento cautelare, in ragione della sua portata generale. L’impugnazione, contenente censure non deducibili con il ricorso immediato per cassazione, è pertanto riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso. Restano assorbite le censure relative all’utilizzabilità delle intercettazioni e al trattamento cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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