Sindacabilità giudiziale del permesso ed affidamento nella sua legittimità (Cass. pen. Sez. 3 n. 19651 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il sindacato di legittimità è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano anche i vizi di motivazione che la rendano del tutto mancante o apparente. La verifica del fumus commissi delicti non può trasformarsi in un’anticipata decisione sulla responsabilità, ma il giudice può rilevare il difetto dell’elemento soggettivo solo quando emerga ictu oculi. L’affidamento incolpevole nella legittimità del permesso di costruire non è configurabile quando l’agente, operando nel settore edilizio, abbia omesso di informarsi diligentemente sugli strumenti urbanistici e sul vincolo di inedificabilità. Il giudice penale, nell’accertare l’illecito urbanistico, può sindacare la conformità del titolo abilitativo alla normativa sovraordinata, senza che ciò integri una disapplicazione dell’atto amministrativo, atteso che il dato formale dell’esistenza del permesso non preclude la valutazione sulla sussistenza del reato.

Il Fatto

Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione cautelare, aveva rigettato il riesame avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che disponeva il sequestro preventivo di manufatti destinati a residenze, di un’area disboscata e di una pista sterrata di collegamento con la spiaggia, tutti ricadenti nella fascia di rispetto costiera di 300 metri dalla battigia. Il Tribunale aveva confermato il fumus dei reati di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, rilevando che il permesso di costruire originario e gli atti successivi erano stati rilasciati in conformità al PUC ma in violazione del sovraordinato vincolo di inedificabilità assoluta, a causa di una errata rappresentazione cartografica della linea dei 300 metri.

La società, terza interessata, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato, sostenendo l’illegittimità della valutazione del Tribunale e l’affidamento incolpevole nella regolarità della sequenza amministrativa dal 2005 al 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato i limiti del sindacato di legittimità sul riesame delle misure cautelari reali, richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e la giurisprudenza successiva, secondo cui la violazione di legge comprende i vizi di motivazione solo quando l’apparato argomentativo risulti mancante o apparente. Ha escluso che possa essere dedotto il vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il ricorso avverso i provvedimenti ablatori reali è ammesso solo per motivi di legittimità.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che contestava la sussistenza della colpevolezza, poiché veicolava una richiesta di valutazione anticipata del merito. Ha precisato che il giudizio cautelare è ancorato alla verifica della congruità degli elementi rappresentati e non può risolversi in un’anticipata decisione sulla responsabilità dell’indagato. Il difetto dell’elemento soggettivo può essere rilevato solo se emerga ictu oculi, situazione non ricorrente nel caso di specie, considerata la realizzazione di corpi di fabbrica e di una strada di accesso al mare in zona vincolata.

La Corte ha poi escluso la configurabilità dell’affidamento incolpevole, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 e precisando che l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale richiede che l’agente abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. In materia di reati edilizi, la condotta colposa può consistere nell’inottemperanza all’obbligo di informarsi sulle possibilità edificatorie, anche tramite tecnici qualificati, dovere tanto più stringente per chi opera professionalmente nel settore delle costruzioni.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha riaffermato il principio, risalente alle Sezioni Unite n. 11635 del 1993, del potere-dovere del giudice penale di sindacare la legittimità del permesso di costruire per verificare la sussistenza dell’illecito urbanistico, senza che ciò comporti disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865. L’illegittimità rilevante è quella derivante dalla non conformità del titolo alla normativa che ne regola l’emanazione, come nel caso del rilascio in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta. Il provvedimento impugnato risulta pertanto sorretto da motivazione congrua e non apparente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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