Continuazione in executio: non basta l’omogeneità delle truffe (Cass. pen. Sez. VII n. 30449 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede di esecuzione, richiede una approfondita verifica di concreti indicatori di unicità del disegno criminoso. Rilevano l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto di due sentenze di condanna, emesse dal Tribunale di Ferrara e dal Tribunale di Modena. Il Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, respinge l’istanza con ordinanza del 26 marzo 2026.
Avverso il provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente assume che il giudice non abbia adeguatamente valorizzato gli indici comuni alle condotte: si tratta di truffe commesse con assegni tratti sul proprio conto corrente e risultati inesigibili, tutte realizzate in Emilia-Romagna in un breve lasso di tempo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2015, secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in executio, pretende la verifica di concreti indicatori e non si esaurisce nella constatazione di uno solo di essi. Il requisito decisivo è che i reati successivi siano stati programmati, almeno per sommi capi, già al momento della commissione del primo.
Su questo terreno il giudice dell’esecuzione ha esaminato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. Pur trattandosi di truffe, non ha rinvenuto alcun dato da cui desumere che, al momento del primo fatto, l’istante avesse già in mente, anche solo nelle linee essenziali, il reato commesso oltre un anno e mezzo dopo in luogo diverso.
Il ricorrente, secondo la Corte, non instaura alcun confronto proficuo con tali argomentazioni. Si limita ad attaccarle senza introdurre elementi di novità, così rendendo il motivo generico ed aspecifico. La censura non scalfisce il ragionamento del giudice dell’esecuzione, che resta ancorato al criterio della programmazione anticipata.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Aggiunge la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevando l’assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, stante l’evidenza dei profili di impugnazione.
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Nota della Redazione
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