Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 27131 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma, implicando un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo attraverso il vizio di motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012. Il giudice di merito non è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti.

Il Fatto

In relazione all’anno di imposta 2004 erano accertati maggiori ricavi non dichiarati in capo a una società contribuente, per il mancato adeguamento dei canoni percepiti in un contratto di affitto di ramo d’azienda e per la mancata fatturazione di un compenso pattuito con un consorzio, oltre all’esposizione di costi non inerenti.

Dopo l’accoglimento delle ragioni della contribuente in primo grado e il rigetto dell’appello erariale per difetto di specificità dei motivi, la Cassazione, con sentenza n. 8387/2017, cassava con rinvio per grave vizio di motivazione. All’esito del giudizio di riassunzione la CTR della Campania accoglieva parzialmente le domande della contribuente, confermando la ripresa a tassazione sulla mancata fatturazione. Avverso tale pronuncia la società ricorre con due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi. Il primo denuncia la violazione dell’art. 85, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che le prestazioni convenute non sarebbero state erogate, né pagate, né fatturate, e prospettando una sorta di novazione contrattuale tacita dimostrata dalla minor fatturazione. Il secondo lamenta la falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 471/1997 in tema di sanzioni, oltre all’omesso esame delle censure sulla prova dell’avviso di accertamento.

Per il Collegio entrambi i profili si traducono in una sollecitazione alla revisione del merito. Si contestano le risultanze della sentenza impugnata sulla modifica tacita del contratto di servizi e, direttamente, i fondamenti dell’atto impositivo. Sono profili che non possono trovare cittadinanza in sede di legittimità.

La Corte richiama il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici (Cass. S.U. n. 34476/2019). Il principio del libero convincimento del giudice, fondato sugli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in legittimità; la denuncia della violazione di tali regole non configura un vizio di violazione di norme processuali, ma un errore di fatto, censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. III n. 23940/2017).

Quanto al vizio di motivazione, poiché il provvedimento è stato pubblicato dopo l’11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., da interpretare come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, esclusa la rilevanza del difetto di sufficienza (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Il fatto decisivo deve poi essere un vero fatto storico e normativo, di cui va indicata la natura decisiva (Cass. Sez. V n. 16655/2011).

Il ricorso è dunque inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con condanna della ricorrente e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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