Appello incidentale tardivo dopo la rinuncia all’appello principale (Cass. civ. Sez. L n. 24178 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all’impugnazione principale, al fine di non rendere l’impugnante principale arbitro esclusivo dell’esito del giudizio. Tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell’appello principale. In tal caso l’impugnazione è inammissibile, perché la rinunzia produce un effetto estintivo ipso iure e immediato e perché non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all’impugnazione principale.

Il Fatto

La lavoratrice, assistente sociale, aveva agito nei confronti del Comune, ente capofila dell’ambito distrettuale, per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, per le differenze retributive, per la conversione dei rapporti a termine, per l’indennizzo ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 e per il risarcimento del danno da anticipato recesso. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando la natura subordinata del rapporto e condannando l’ente al pagamento delle differenze retributive, con rigetto delle altre pretese. La Corte d’appello di Napoli, dato atto della rinuncia del Comune al proprio appello principale, aveva dichiarato inammissibile tale appello e aveva accolto l’appello incidentale tardivo della lavoratrice, riconoscendole l’indennizzo e il risarcimento del danno. L’ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito dalla lavoratrice.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi, connessi, l’ente denuncia la violazione dell’art. 334 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale ha erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo, proposto dopo la rinuncia all’appello principale. I motivi sono fondati e rispettosi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. La corte di merito aveva richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui la rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, per non rimettere l’esito di quest’ultima all’esclusiva volontà dell’impugnante principale.

Tali principi, tuttavia, sono stati affermati con riferimento a un caso in cui la rinuncia era intervenuta dopo la proposizione dell’appello incidentale tardivo. Nella specie, invece, l’appello incidentale tardivo è stato proposto dopo la rinuncia all’appello principale. In questa diversa situazione processuale non può divenire arbitro del giudizio chi, non avendo proposto appello tempestivo e avendo così fatto dipendere la propria impugnazione da quella altrui, intenda poi proporre appello tardivo quando il gravame principale sia già stato rinunciato.

La rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l’effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità di accettazione né di notificazione quando manchino parti costituite cui comunicarla. Stante l’effetto ex tunc della rinuncia, è impossibile introdurre un appello incidentale tardivo rispetto a un processo di appello ormai estinto, con formazione di un intangibile giudicato formale sulla sentenza di primo grado.

Deve pertanto ribadirsi che il principio di salvezza dell’impugnazione incidentale tardiva in caso di rinuncia a quella principale non si applica quando l’appello incidentale sia stato proposto dopo la rinuncia. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale e ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, perché il processo non doveva addivenire a quella decisione di merito. Segue di diritto la caducazione della pronuncia sulle spese di appello e la stabilizzazione definitiva della sentenza di primo grado. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. Le spese dei giudizi di appello e di cassazione sono integralmente compensate, atteso che la pronuncia di legittimità che ha espresso i principi applicati è successiva alla decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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