Sequestro preventivo impugnabile per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. IV n. 7446 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il mero vizio logico della motivazione, invece, non è deducibile in sede di legittimità, dovendosi distinguere dalla motivazione apparente. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione di dati tecnici o di risultanze peritali, involgendo valutazioni di merito insindacabili.
Il Fatto
In un procedimento per emissioni rumorose da un aereogeneratore, il Giudice per le indagini preliminari convalidava il sequestro preventivo e disponeva il blocco delle pale dell’impianto, riqualificando il fatto nel reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. Il Tribunale del riesame, su appello dell’indagato, qualificava invece la condotta come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 10 della legge n. 447/1995, disponendo la restituzione del bene. La Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero, annullava con rinvio, ritenendo corretta la qualificazione in termini di reato.
In sede di rinvio, il Tribunale del riesame accoglieva nuovamente l’appello, escludendo la sussistenza del fumus del reato sulla base di una valutazione critica della consulenza tecnica del pubblico ministero, ritenendo che le immissioni non superassero i limiti di legge. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, lamentando l’autonoma e impropria valutazione tecnico-peritale compiuta dal giudice del rinvio.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha preliminarmente inquadrato i limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari, richiamando il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, ma non qualsiasi vizio della motivazione: sono deducibili esclusivamente i vizi radicali che rendano l’apparato motivazionale del tutto mancante o apparente, come precisato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004.
La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente, pur formalmente indicate come violazioni di legge, si sostanziavano in censure di merito afferenti alla valutazione delle risultanze tecniche. Il pubblico ministero, infatti, contestava la scelta del Tribunale di fondare la decisione sulla relazione dell’ARPACAL piuttosto che sulla consulenza del proprio ausiliario, richiedendo una diversa interpretazione dei dati tecnici e delle classificazioni acustiche. Si trattava, pertanto, di rilievi in fatto concernenti la motivazione dell’ordinanza impugnata, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, precisando che il giudice del rinvio aveva fornito una motivazione esistente e non apparente, ancorata alle risultanze istruttorie e alle deduzioni difensive, la cui valutazione nel merito è insindacabile in cassazione.
Nota della Redazione
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