Notifica del ricorso oltre il semestre e sospensione feriale: inammissibilità (Cass. civ. Sez. V n. 13020 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in difetto di notificazione della sentenza, decorre dalla sua pubblicazione e resta sospeso, per il periodo feriale, dall’1 al 31 agosto. Il ricorso per cassazione consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione oltre la scadenza così calcolata è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’annotazione di chiusura dell’ufficio Unep apposta alla data di scadenza conferma la tardività della consegna.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia quello incidentale della società contribuente, confermando l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all’anno 2004.
Il primo giudice aveva esteso alla società gli effetti dello scudo fiscale di cui aveva beneficiato il suo “dominus”, ma solo per la ripresa riguardante le imposte dirette. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione di appello con ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo dell’Agenzia deduce la violazione degli artt. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 e 11 della l. n. 409 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che gli effetti dello scudo fiscale del “dominus” si estendessero alla società contribuente.
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
L’eccezione è accolta. La sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata in data 1.02.2016, con conseguente scadenza del semestre in data 1.09.2016, giovedì, considerata la sospensione feriale dei termini dall’1 al 31 agosto.
Il ricorso è stato consegnato per la notificazione in data 2.09.2016, come risulta dal timbro apposto dall’ufficiale giudiziario, e dunque tardivamente. L’annotazione “Unep chiuso”, posta sotto la data dell’1.09.2016, conferma ulteriormente la tardiva consegna.
Ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia ricorrente alle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 5.800,00 per compenso professionale ed € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.