Scudo fiscale del dominus non estendibile alla società di capitali (Cass. civ. Sez. V n. 13019 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla società di capitali è precluso invocare la protezione del cd. scudo fiscale attivato dal proprio legale rappresentante come persona fisica. Il rinvio contenuto nell’art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, all’art. 11, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001, delimita la platea degli “interessati” alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazioni equiparate. La società di capitali non può dunque giovarsi degli effetti del rimpatrio operato dal rappresentante in via esclusivamente personale. Il giudice di merito che abbia esteso tali effetti alla società è incorso in violazione di legge.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia quello incidentale della società contribuente, confermando la decisione di prime cure. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA e imposte dirette relativi agli anni 2005 e 2006, annullando gli atti impositivi limitatamente alla ripresa per imposte dirette.

La ragione dell’annullamento risiedeva nell’estensione alla società degli effetti dello scudo fiscale di cui aveva beneficiato il suo “dominus”. Né l’adesione allo scudo né la qualifica di dominus erano in contestazione. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione degli artt. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009 e 11 della legge n. 409 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che gli effetti dello scudo fiscale si estendessero alla società di cui il soggetto era dominus.

La Corte disattende preliminarmente le due eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Quanto alla prima, la censura è circostanziata e delinea chiaramente le questioni di diritto. Quanto alla seconda, secondo cui il motivo mirerebbe a denunciare un contrasto con circolari, la censura riguarda invece la presunta violazione della disciplina normativa.

Nel merito il motivo è fondato. L’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione, ha introdotto il cd. “scudo fiscale ter”, volto a consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008. Il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionavano con il pagamento di un’imposta straordinaria. I successivi commi 4 e 5 richiamano disposizioni di precedenti scudi fiscali, prevedendo effetti favorevoli, tra cui la preclusione di ogni accertamento tributario per i periodi d’imposta ancora accertabili.

Il comma 5 rinvia, in quanto applicabili, alle modalità previste dagli artt. 11, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 del d.l. n. 350 del 2001 e dal d.l. n. 12 del 2002. Secondo il richiamato art. 11, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001, gli “interessati” sono solo le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Ne consegue la continuità con il principio affermato da questa Corte secondo cui alla società di capitali è precluso invocare la protezione dello scudo fiscale attivato dal suo legale rappresentante, non potendo la società giovarsi degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica (Cass. n. 5405 del 29.02.2024). La sentenza è pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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