Notifica a mezzo posta dell’avviso tributario e specificità dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 27388 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti impositivi eseguita direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo del servizio postale ordinario ai sensi dell’art. 20 legge n. 146/1998 non è soggetta alle disposizioni della legge n. 890/1982, dettate per la sola notifica a mezzo posta compiuta dall’ufficiale giudiziario, e non richiede la redazione di alcuna relata di notifica; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ex art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’appello, che ne determinano l’inammissibilità ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non è ravvisabile quando il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendosi gli elementi di specificità ricavare anche per implicito dall’intero atto di impugnazione. Integra invece inammissibilità, per sollecitazione a un non consentito nuovo giudizio di merito, il motivo che prospetti violazioni in concreto di norme la cui delibazione passi dall’esame di elementi probatori.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente il commercio al dettaglio di calzature un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno 2007, con cui recuperava a tassazione un maggior reddito di impresa fondato su maggiori ricavi non contabilizzati e su costi ritenuti non inerenti. L’atto muoveva da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e contestava, tra l’altro, l’inesistenza oggettiva di operazioni documentate da fatture e l’indebita detrazione dell’IVA esposta.

La società impugnava l’avviso davanti alla C.t.p. di Napoli, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla C.t.r. della Campania con sentenza n. 1966/2015. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investivano le modalità della notificazione dell’avviso. La Corte osserva che l’art. 20 legge n. 146/1998 ha consentito agli uffici finanziari di notificare direttamente gli atti a mezzo del servizio postale, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Ne deriva che a tale modalità semplificata non si applicano le regole della legge n. 890/1982, riferibili alle sole notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario, bensì le norme del servizio postale ordinario.

Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica né annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senza necessità di invio della raccomandata, operando la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La Corte richiama sul punto propri precedenti (Cass. 14/11/2019, n. 29642; Cass. 04/07/2014, n. 15315).

Il terzo motivo riguardava l’asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. La Corte ribadisce che l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, va interpretato restrittivamente: la specificità dei motivi può ricavarsi anche per implicito dall’intero atto di impugnazione, comprese le premesse in fatto e le conclusioni, ove sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. Richiama l’arresto Cass. 21/07/2020, n. 15519. Quanto al principio del consolidamento del criterio impositivo ex art. 76 d.P.R. n. 131/1986, la Corte precisa che esso opera quando, pacifica l’applicabilità dell’imposta di registro, se ne discuta la misura, non quando si contesti di aver assolto un’imposta di tipo diverso da quella dovuta (Cass. 09/04/2024, n. 9536).

I motivi quarto e quinto, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili: pur formalmente svolti ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., non prospettano violazioni astratte delle norme denunciate, ma violazioni in concreto, la cui delibazione implica il sindacato su accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità. La censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di fatto, inammissibile tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un giudizio di merito.

Il sesto motivo è parimenti inammissibile, perché ripropone la richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni dei soci, la cui valenza probatoria è stata confermata dai giudici di merito in base a plurimi elementi indiziari, tra cui i verbali per mancata emissione di scontrini e l’accertamento sulle percentuali di ricarico non conformi agli studi di settore. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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