ICI aree fabbricabili valutazione estimativa giudice tributario non sindacabile cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4470 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di avvisi di accertamento ICI, la determinazione del valore delle aree fabbricabili compiuta dal giudice tributario costituisce una valutazione di tipo estimativo, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito e non riconducibile a una decisione secondo equità sostitutiva. Essa è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della motivazione, non per il merito della stima. La scelta tra più mezzi di prova e la preferenza accordata alla consulenza tecnica di parte rispetto ad altri elementi istruttori rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte. È pertanto inammissibile il motivo che, deducendo il vizio di motivazione, chieda in realtà una rivisitazione degli elementi probatori, senza indicare le ragioni per cui l’omesso esame del fatto sarebbe stato decisivo ai fini della decisione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui il Comune ha chiesto a una contribuente il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2009, dovuta per aree fabbricabili. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale ha riformato la pronuncia di primo grado, limitando l’esame alla determinazione del valore del bene.

Secondo la CTR l’avviso di accertamento era completo e idoneo a consentire la difesa, ma il valore venale indicato dal Comune era stato ricostruito sulla base di atti di compravendita riferiti a terreni già muniti di approvazione dei piani attuativi, circostanza che non ricorreva per il terreno oggetto di causa. I giudici di appello hanno quindi condiviso la consulenza tecnica di parte, che aveva tenuto conto della reale potenzialità edificatoria del bene, determinandone il valore in € 22,50 al mq. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulle ragioni della preferenza accordata alla perizia di parte. La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, ricordando che è preclusa in sede di legittimità ogni verifica sull’utilizzo degli elementi probatori compiuto nei gradi di merito: diversamente il giudizio di cassazione si trasformerebbe nel terzo grado di un giudizio di merito, non previsto dall’ordinamento.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del materiale probatorio, risolvendosi nella scelta tra i possibili contenuti informativi di ciascun mezzo di prova, è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Cassazione (sul punto Cass. Sez. 3 n. 37382/2022). Il preteso vizio di motivazione sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà è configurabile solo quando nel ragionamento del giudice sia rinvenibile la traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto che non consenta di identificare il percorso logico-giuridico seguito (Cass. Sez. 5 n. 19547/2017; Cass. Sez. 6-5 n. 29404/2017).

Nella specie i giudici di secondo grado hanno fondato il convincimento su una pluralità di elementi probatori ed esposto in modo chiaro e logico le ragioni della decisione. La Corte ha inoltre escluso che si tratti di una valutazione secondo equità sostitutiva: la decisione del giudice tributario è una valutazione di tipo estimativo, rientrante nei poteri conferiti dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e sindacabile solo per carenza o inadeguatezza della motivazione. Escluso il carattere apparente della motivazione, il motivo è risultato infondato.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto che la perizia di parte si è basata su un prezzo medio di mercato di € 32 al mq, laddove l’atto di compravendita dallo stesso prodotto indicava € 78,40 al mq. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il ricorrente non ha dedotto per quale ragione l’omessa valutazione di tale atto, in presenza di una pluralità di elementi istruttori, sarebbe stata decisiva ai fini di una pronuncia a lui favorevole. Il motivo, osservano i giudici, si risolve in una rivisitazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità, tanto più dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti (sul punto Cass. n. 21439 del 2015).

Il ricorrente si è limitato a rilevare che il rogito prodotto riguardava un fondo vicino e rientrante nella stessa zona urbanistica, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza nella parte in cui il valore venale determinato dal Comune era stato ricostruito sulla base di atti riferiti a terreni già muniti di approvazione dei piani attuativi, circostanza non ricorrente per il terreno oggetto di causa. Da qui l’inammissibilità del motivo e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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