Inammissibile il ricorso, la riforma Cartabia non retroagisce sulla querela (Cass. pen. Sez. II n. 38646 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 153-bis cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), non si applica alle querele presentate prima della sua entrata in vigore, poiché al querelante non può essere imposto l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti del procedimento. La mancata indicazione del domicilio non può essere collegata alla remissione tacita della querela. Quest’ultima è configurabile, in caso di mancata presenza del querelante citato a comparire, solo quando l’atto di citazione, regolarmente notificato, contenga gli avvisi delle conseguenze della mancata presentazione. L’erronea indicazione del nome dell’imputato in sentenza non determina alcuna nullità, purché la persona sia stata citata come imputato per il giudizio, spettando la correzione dell’errore materiale al giudice di merito ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 febbraio 2025, confermava la condanna di primo grado per il reato di truffa: l’imputato aveva proposto alle persone offese la locazione di un appartamento dietro un compenso di 400,00 euro, lo aveva mostrato e consegnato le chiavi, facendosele poi riconsegnare con la scusa di dover introdurre dei mobili, e restituendo infine una chiave che non apriva l’immobile.
Avverso la sentenza ricorreva il difensore dell’imputato, eccependo l’erronea identificazione anagrafica, la illegittima acquisizione delle dichiarazioni contenute nella querela ex art. 512 cod. proc. pen., la mancata remissione tacita della querela e, nel merito, l’insussistenza degli artifici e raggiri, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto all’errore di indicazione del nome dell’imputato, osserva che esso non produce alcuna nullità ove la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputato, ancorché sotto altro nome, per il giudizio; nel caso di specie non sussiste alcun dubbio sull’identificazione fisica, e l’eventuale correzione dell’errore materiale compete alla Corte di appello ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Sul secondo e terzo motivo, il Collegio rileva che l’art. 153-bis cod. proc. pen. è stato introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, mentre la querela era stata sporta in data precedente: ne deriva l’inapplicabilità della norma e l’insussistenza di alcun obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio. Né l’adempimento può ricavarsi dal secondo comma dell’articolo, che configura una facoltà e non un obbligo.
La Corte sottolinea che la citazione quale testimone non integra un “atto del procedimento” ai fini della disposizione, e richiama la relazione al D.Lgs. n. 150/2022, che ha escluso di condizionare l’ammissibilità della querela all’assolvimento dell’obbligo di domicilio per non pregiudicare soggetti impossibilitati a dichiararlo. Ne segue che la mancata indicazione del domicilio non può fondare la remissione tacita della querela. Questa è configurabile solo se l’atto di citazione, regolarmente notificato, contenga gli avvisi delle conseguenze della mancata presentazione, secondo Sez. Un. n. 31668 del 23.06.2016.
Il terzo motivo è giudicato di natura meramente fattuale, poiché propone una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che ha elencato gli elementi della truffa, inclusi artifici e raggiri (Cass., sez. VI, 22.01.2014, n. 10289).
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha motivato l’esclusione della tenuità del fatto in ragione dell’entità del profitto e del danno e dei plurimi precedenti penali per reati della stessa indole, nonché la mancata concessione delle attenuanti. La contestata recidiva reiterata e specifica esclude l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., secondo Sez. V n. 1489 del 19.10.2020. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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