Confisca omessa in sentenza non correggibile ex art. 130 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 22785 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, avendo omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro, vi provveda utilizzando il procedimento per la correzione di errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. La procedura correttiva è ammessa solo per incongruenze, imprecisioni o carenze di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, sempre che l’emenda non comporti una modificazione essenziale dell’atto. Non è invece consentito inserire elementi estranei alla ratio decidendi, poiché l’integrazione postuma di una statuizione autonoma e aggiuntiva altera il contenuto essenziale della decisione e trasforma il rimedio in un anomalo mezzo di impugnazione. All’omessa confisca si pone rimedio con l’impugnazione o, dopo il giudicato, con lo strumento dell’art. 676 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte d’appello di Genova confermava la condanna dell’imputato, per quanto di rilievo in questa sede, per corruzione e cessione di sostanze stupefacenti. Con successiva ordinanza la stessa Corte disponeva la correzione di tre errori materiali contenuti nel dispositivo della predetta sentenza: l’indicazione dell’autorità giudiziaria di primo grado, riferita al Tribunale di Imperia invece che al G.i.p. del medesimo Tribunale; la data della sentenza di primo grado; e, soprattutto, la mancata disposizione della confisca della somma di denaro oggetto di sequestro.
Avverso il provvedimento di correzione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. La difesa ha invocato il costante orientamento di legittimità secondo cui è abnorme l’ordinanza con cui il giudice supplisce con la correzione all’omessa confisca obbligatoria, trattandosi di statuizione estranea alla ratio decidendi e incidente su un elemento essenziale del provvedimento, non in termini esplicativi ma integrativi.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando un principio consolidato: è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, avendo omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni in sequestro preventivo, provveda in merito con il procedimento di correzione (Sez. 1 n. 43521 del 19/09/2013, Strangio). All’omessa pronuncia si può rimediare solo con l’impugnazione o, dopo la formazione del giudicato, con lo strumento dell’art. 676 cod. proc. pen., dettato proprio per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6 n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti).
La Corte ha poi richiamato la pronuncia di questa Sezione n. 43113 del 13/07/2017, La Torre, che delinea i confini del rimedio. Alla procedura di correzione si può ricorrere per porre rimedio a incongruenze, imprecisioni o carenze di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, adeguando l’espressione formale della decisione al suo effettivo contenuto, oppure inserendo mediante integrazione postuma dati necessari, non ricavati dall’esercizio successivo di un potere discrezionale. Non è consentito, invece, apportare modifiche con l’inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e da essa implicati, che altererebbero il contenuto essenziale della decisione già adottata (Sez. 1 n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio; Sez. U. n. 7945 del 31/01/2008, Boccia).
L’errore deve restare materiale, non attinente alla volontà decisoria, ma solo alla sua manifestazione esterna, e deve consentire l’immediata rilevazione e soluzione con un semplice intervento sostitutivo o integrativo. L’integrazione è ammessa solo se i dati inseriti siano in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione e corrispondano a una statuizione necessitata a contenuto predeterminato; solo a questa condizione il rimedio mantiene intangibile il contenuto essenziale del giudizio e non si trasforma in un anomalo mezzo di impugnazione.
Nel caso concreto, le due modifiche non impugnate — attinenti alla data e all’autorità giudiziaria indicate nel dispositivo — potevano essere disposte senza incidere sul contenuto essenziale dell’atto. Diverso è l’intervento sulla confisca: la sua adozione inserisce una statuizione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quelle già espresse nel dispositivo della sentenza di condanna. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che si elimina.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.