Inammissibile il ricorso cautelare che non censura la motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. V n. 11231 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per profilo meramente fattuale, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che non si confronti con le ragioni della motivazione impugnata. L’art. 309 cod. proc. pen. impone al tribunale del riesame una valutazione autonoma degli indizi e delle esigenze cautelari, ma il sindacato di legittimità non può sostituire a quella valutazione una diversa ricostruzione del fatto. La presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e quella connessa al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 incidono anche sul piano argomentativo richiesto al giudice della cautela. Integra la condotta di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze di cui il sodalizio fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto ne garantisce l’operatività, rivelando l’affectio societatis tra acquirente e fornitori.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato, su richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a persona gravemente indiziata dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di acquisto e detenzione illecita delle stesse.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge, su un asserito vizio di motivazione e sulla dedotta nullità dell’ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, oltre che sull’adeguatezza e proporzionalità della misura. La questione arriva così davanti alla Corte, con requisitoria del Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i motivi e ne rileva la genericità, oltre al fatto che essi risultano versati in fatto. Quanto alla dedotta nullità dell’ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale, infatti, ha indicato gli elementi in ragione dei quali ha escluso il vizio, facendo riferimento ai passi della prima ordinanza sul tempo decorso dai fatti e sulla specifica posizione del ricorrente, e rilevando che la presunzione relativa al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 incide anche sul piano argomentativo richiesto al giudice della cautela, secondo il precedente Sez. 5, n. 806 del 2024.

Parimenti, l’impugnazione non muove censure specifiche alla motivazione che, valorizzando il tenore delle captazioni, ha ravvisato la gravità indiziaria sia della partecipazione all’associazione sia dei reati fine, attribuendo al ricorrente una relazione consolidata con gli altri membri del sodalizio, con la necessaria affectio societatis, in linea con il principio di Sez. 1, n. 30233 del 2016. La difesa si affida invece a enunciati assertivi che propongono un’alternativa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità, come ribadito da Sez. 4, n. 18795 del 2017.

Infine, la prospettazione difetta di specificità anche quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, senza censurare il piano argomentativo dell’ordinanza, che ha richiamato la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha attribuito rilievo alla specifica capacità criminale e alle modalità operative, da cui ha tratto l’inidoneità della restrizione domiciliare.

Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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