Vincolo di rinvio e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. I n. 28297 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, quando l’annullamento sia stato pronunciato per difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e non per violazione di un vincolo contenutistico già definito, conserva i medesimi poteri valutativi del giudice la cui decisione è stata annullata, nei limiti del punto devoluto. Nessun principio di diritto impone il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza rescindente si è limitata a constatare l’omessa risposta sul punto. Il riferimento a una residua aggravante già esclusa dal primo giudice può essere qualificato come mero refuso, ove la lettura complessiva della decisione dimostri che le attenuanti sono state negate e non concesse. Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato con il richiamo ai precedenti penali specifici e all’assenza di elementi positivi di valutazione, senza obbligo di analitica confutazione di ogni dato astrattamente favorevole.

Il Fatto

La vicenda riguarda il ricorrente, amministratore di una società, condannato per bancarotta fraudolenta documentale, escluse le aggravanti del danno di rilevante gravità e dei più fatti di bancarotta. La Corte di appello aveva confermato la condanna e la pena di anni tre di reclusione. La Sez. V aveva annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando un vizio motivazionale: il primo giudice aveva escluso le aggravanti e, ciò nonostante, aveva ragionato di attenuanti non riconoscibili come prevalenti sulla residua aggravante.

Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello confermava la sentenza di primo grado, qualificando quel riferimento come mero errore materiale e ritenendo che il Tribunale avesse negato, e non concesso, le attenuanti, in assenza di elementi positivi e in considerazione della pericolosità desunta dai precedenti penali. Il ricorrente ha impugnato la decisione per violazione del vincolo di rinvio, erronea applicazione della dosimetria e apparenza della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta i tre motivi congiuntamente, perché tutti muovono dalla medesima premessa: l’assunto secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche e la Corte territoriale le avrebbe illegittimamente trasformate in diniego. Da tale verifica dipende la fondatezza delle ulteriori censure sul vincolo di rinvio, sulla riducibilità della pena sotto il minimo edittale e sulla tenuta della motivazione.

La Corte rileva che la sentenza rescindente non aveva affermato alcun principio di diritto nel senso dell’avvenuto riconoscimento delle attenuanti, né aveva imposto al giudice del rinvio una rideterminazione della pena sul presupposto della loro concessione. La Sez. V si era limitata a constatare che la Corte di appello non aveva dato risposta alla doglianza difensiva fondata sull’apparente contraddizione della sentenza di primo grado. L’annullamento era stato pronunciato per difetto di motivazione e non per violazione di un vincolo contenutistico già definito.

Ne consegue che il giudice del rinvio, chiamato a colmare la lacuna argomentativa, conservava i medesimi poteri valutativi del giudice la cui decisione era stata annullata, nei limiti del punto devoluto. La Corte territoriale ha assolto tale onere, esaminando il passaggio segnalato e ritenendo che l’espressione sulla residua aggravante non esprimesse un’effettiva operazione di bilanciamento, ma costituisse il frutto di un’improprietà lessicale o di un refuso.

La conclusione è logicamente sostenibile: il primo giudice, dopo avere escluso le aggravanti, ha determinato la pena in anni tre di reclusione, corrispondente al minimo edittale, senza indicare alcuna pena base superiore e senza operare diminuzioni per le attenuanti. Se avesse inteso riconoscerle, avrebbe dovuto dar conto del percorso dosimetrico. La lettura complessiva consente quindi di ritenere che le attenuanti siano state negate, e che il riferimento alla loro non prevalenza su un’aggravante ormai esclusa sia rimasto privo di reale incidenza sulla commisurazione.

Cadono così le ulteriori ricadute dedotte dal ricorrente: se le attenuanti non sono state riconosciute, non vi era ragione per ridurre la pena sotto il minimo edittale. Sotto il profilo della sufficienza della motivazione, la sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità, avendo indicato le ragioni del diniego nell’assenza di elementi positivi e nei precedenti penali specifici, espressivi di negativa personalità e pericolosità. La motivazione non è apparente, perché individua gli elementi decisivi del giudizio discrezionale e non è manifestamente illogica. Il ricorso sollecita una diversa lettura e una rivalutazione del merito, precluse in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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