Inammissibile il ricorso cautelare dopo l’irrevocabilità della condanna (Cass. pen. Sez. IV n. 39762 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, destinata a venir meno con l’irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva concretamente eseguibile. In tale ipotesi si apre la fase esecutiva che impedisce la rimessione in libertà del condannato, garantendo la continuità tra applicazione della misura ed esecuzione della pena, anche in caso di sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’inammissibilità sopravvenuta alla presentazione del ricorso esclude il pagamento delle spese processuali e il versamento a favore della Cassa delle ammende, non configurandosi alcuna soccombenza, neppure virtuale.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, in sede di appello cautelare, aveva respinto l’istanza del ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Teramo, il 7 luglio 2025, aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. e la violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nell’individuazione della misura.
Nel corso del procedimento è sopravvenuta l’irrevocabilità della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Teramo il 23 aprile 2025, relativa al medesimo reato cui si riferisce la misura cautelare. Il Collegio ha quindi verificato d’ufficio il persistente interesse all’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dato atto che, con ordinanza dell’11 novembre 2025, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento era stato dichiarato inammissibile. Si è così determinata l’irrevocabilità della condanna a pena detentiva, rispetto al medesimo reato per il quale il Tribunale dell’Aquila si era pronunciato in fase di appello cautelare.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui le misure cautelari svolgono una funzione servente, destinata a venir meno in concomitanza con l’irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva concretamente eseguibile. In tale ipotesi si apre la fase esecutiva che impedisce la rimessione in libertà del condannato. Il riferimento è a Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004 e a Sez. 3 n. 8361 del 26/01/2024.
È stato inoltre ribadito che l’irrevocabilità della condanna garantisce l’esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra applicazione della misura ed esecuzione della pena, come chiarito da Sez. 6 n. 10786 del 09/02/2018.
Condividendo tali principi, la Corte ha ritenuto il ricorso divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’inammissibilità sopravvenuta alla presentazione del ricorso comporta l’esclusione dal pagamento delle spese processuali e dal versamento a favore della Cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza, neppure virtuale, come affermato da Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/07/2004 e da Sez. U. n. 7 del 25/06/1997.
Nota della Redazione
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