Accesso abusivo a banca dati catastale e onere della prova (Cass. pen. Sez. V n. 30486 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso abusivo a sistema informatico, la consultazione della banca dati catastale da parte del professionista abilitato è consentita quando sussista l’incarico del titolare del diritto reale sull’immobile al momento dell’accesso. La forma scritta della delega risponde a esigenze amministrative e non integra elemento costitutivo del reato. La mancata produzione della delega scritta non può fondare il giudizio di responsabilità, né determinare una inversione dell’onere probatorio. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio opera anche nel giudizio abbreviato, poiché la scelta del rito non consente l’applicazione di uno standard probatorio diverso da quello fissato dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di un’ausiliaria di società di valutazione immobiliare per il reato di cui agli artt. 81 e 615-ter, primo e terzo comma, cod. pen. Le si contestava di essere acceduta abusivamente, in più occasioni nel corso del 2020, al servizio telematico di consultazione delle planimetrie catastali dell’Agenzia delle Entrate, acquisendo dati di immobili i cui titolari non avevano rilasciato delega.
La condanna si fondava sulla mancata produzione delle deleghe scritte. La difesa aveva sostenuto che le deleghe erano state acquisite e poi distrutte in un allagamento dello studio professionale nel luglio 2021. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: carenza e illogicità della motivazione, violazione della presunzione di innocenza per indebita inversione dell’onere probatorio, violazione dell’art. 615-ter cod. pen. e delle norme amministrative sulla consultazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione V accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il terzo. L’ordine logico seguito è inverso rispetto a quello del ricorso, e ciò consente di isolare con chiarezza il principio centrale. Il terzo motivo è respinto perché la Corte di appello ha correttamente interpretato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio n. 47477 del 16 settembre 2010: la consultazione è consentita al solo professionista abilitato che si dichiari incaricato dal titolare del diritto reale al momento dell’accesso telematico.
L’accesso, osserva la Corte, non è libero ma condizionato a un presupposto giuridico oggettivo che il professionista attesta sotto la propria responsabilità, beneficiando di un rapporto di fiducia con l’Amministrazione che ne dispensa l’invio immediato, ma non l’esistenza. La sentenza di merito non ha quindi affermato la responsabilità per il solo fatto della mancata formalizzazione della delega, ma perché ha ritenuto che al momento della consultazione l’incarico non fosse stato affatto conferito.
Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza sulla violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio assume rilievo in sede di legittimità solo quando si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., secondo i richiamati precedenti Sez. 4 n. 2132 del 2021 e Sez. 2 n. 28957 del 2017.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte ricorda che il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia una regola di giudizio e insieme un metodo legale di accertamento, che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni difensive, secondo Sez. 6 n. 45506 del 2023. La richiesta di rito abbreviato comporta l’accettazione delle fonti di prova acquisite, ma non autorizza l’applicazione di uno standard probatorio diverso da quello dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Nel caso concreto la Corte di appello ha desunto la colpevolezza dall’omessa produzione delle deleghe, senza chiarire — anche mediante l’esame dei titolari — se le procure esistessero, indipendentemente dalla formalizzazione scritta o dalla sopravvenuta impossibilità della produzione. La motivazione è quindi palesemente illogica: da un lato si ammette che per l’insussistenza del reato è sufficiente l’esistenza della delega, essendo la forma scritta richiesta a fini amministrativi; dall’altro si collega la responsabilità penale alla mancata produzione, realizzando di fatto un’inversione dell’onere probatorio. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
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Nota della Redazione
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