Estorsione e non esercizio arbitrario per pretesa su provento illecito (Cass. pen. Sez. V n. 32579 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano sul piano dell’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie. Nel primo l’agente persegue un profitto nella convinzione non meramente astratta, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto; nel secondo agisce nella piena consapevolezza dell’ingiustizia del profitto. Non è invocabile la scriminante dell’art. 393 cod. pen. quando la pretesa si fondi su un pregresso rapporto illecito, poiché difetta il requisito della non arbitrarietà. Integra estorsione la condotta di chi, con violenza o minaccia, determini taluno a rinunciare a una propria pretesa economica. In sede di legittimità il controllo sull’ordinanza cautelare resta interno all’atto impugnato e non consente un nuovo apprezzamento degli indizi.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2025, aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere a una persona gravemente indiziata di estorsione aggravata in concorso. Il fatto consisteva nell’avere costretto, con minaccia perpetrata con armi da fuoco e con metodo mafioso, un soggetto a continuare a occultare un’autovettura provento di furto e a rinunciare al compenso pattuito per quel servizio.
Avverso il provvedimento collegiale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, specie in ordine alla sua individuazione come concorrente, e la violazione di legge per avere il giudice qualificato il fatto come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La difesa sosteneva che i concorrenti avessero agito nella convinzione di far valere un diritto, ossia la restituzione del veicolo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, poiché per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è consentita l’applicazione di una misura cautelare personale. Richiamando Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, il Collegio ribadisce che i due reati si distinguono per l’elemento psicologico: l’estorsione presuppone la piena consapevolezza dell’ingiustizia del profitto, l’esercizio arbitrario la convinzione ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un diritto.
La pretesa arbitrariamente coltivata deve però corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento e non risultare più ampia; deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, suscettibile in astratto di una contestazione giudiziale con apprezzabili possibilità di successo.
La Corte richiama poi il principio per cui non possono ritenersi passibili di tutela le pretese che trovano fonte in pregressi rapporti illeciti (Sezioni Unite n. 962 del 17/12/2003) e che integra estorsione la condotta volta a far rinunciare taluno a una propria legittima pretesa. Nel caso concreto, l’agire minaccioso è intervenuto a seguito della maggior pretesa economica avanzata dalla persona offesa, divenuta consapevole della provenienza furtiva del veicolo. L’oggetto dell’azione era quindi una pretesa non azionabile davanti al giudice civile, sia che la custodia dell’auto rubata fosse concordata, sia che la persona offesa ne fosse inconsapevole, avendo comunque rinunciato al compenso per effetto della violenza.
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari è circoscritto all’esame delle ragioni giuridiche e all’assenza di illogicità evidenti, senza che possa compiersi una nuova valutazione degli elementi indiziari. Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato un dato congetturale, ossia la convivenza tra un coindagato e una figlia del soggetto, a dispetto dell’effettivo rapporto di coniugio del ricorrente con l’altra figlia, in contrasto con il comune modo di esprimersi. Anche la dedizione dei due congiunti a distinti settori criminali corrobora solo in via congetturale la conclusione sul concorso.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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