Omicidio stradale: i presupposti dell’attenuante del concorso di colpa della vittima (Cass. pen. Sez. IV n. 2764 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. è configurabile quando sia accertato il concorso di colpa della vittima, anche di minima rilevanza, e non postula la verifica dell’interruzione del nesso causale ad opera di una causa sopravvenuta autonoma, atipica e imprevedibile. Il giudice di merito che esclude l’attenuante sul solo rilievo della mancata rottura del rapporto eziologico omette di esaminare il tema del concorso colposo e incorre in un vizio di motivazione. Rileva, a tal fine, l’accertata violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di circolare sul marciapiede previsto dall’art. 190, comma 1, cod. strada.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di una conducente per il reato di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la donna, alla guida della propria autovettura, eseguiva una manovra di retromarcia in una strada senza uscita e senza possibilità di inversione, urtando un pedone che, caduto a terra, riportava lesioni poi rivelatesi letali.

La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità e, con un secondo motivo, l’erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del settimo comma dell’art. 589-bis cod. pen., desumibile dal concorso colposo della vittima, che al momento dell’impatto camminava sulla carreggiata anziché sul marciapiede.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La fattispecie integra una ipotesi di doppia conforme, sicché le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente e si integrano a vicenda in un risultato organico e inscindibile. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità, restando preclusa ogni rivalutazione nel merito delle risultanze processuali.

Le doglianze difensive, osserva la Corte, mirano a sollecitare una diversa comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti e a contestare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. In particolare, non integra alcun vizio di illogicità la circostanza che il teste oculare abbia percepito la dinamica del sinistro camminando nello stesso senso di marcia della persona offesa, né la mancata indicazione del punto d’urto, risultando tale percezione compatibile con la moderata velocità del mezzo in retromarcia. Il travisamento della prova, nella ipotesi di doppia conforme, è deducibile solo quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di un dato probatorio decisivo, di macroscopica evidenza.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva che la motivazione dei giudici di appello, nell’escludere l’attenuante, ha fatto riferimento alla problematica dell’interruzione del nesso causale ad opera di cause sopravvenute autonome, atipiche e imprevedibili: tema del tutto distinto da quello introdotto dalla richiesta di applicazione della circostanza attenuante, che attiene alla sola presenza di fattori concausali rispetto al comportamento dell’agente.

La motivazione ha così omesso di considerare il tema, prospettato con il motivo di appello, del rispetto da parte della vittima, nella sua qualità di pedone, del disposto dell’art. 190, comma 1, cod. strada, che impone di circolare sul marciapiede o, in mancanza, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia: obbligo che, come emerso in modo univoco dalle sentenze di merito, non era stato osservato. Per giurisprudenza consolidata, l’attenuante speciale è configurabile quando sia accertato il concorso di colpa della vittima, anche di minima rilevanza.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, perché rivaluti i presupposti della attenuante sulla base dei principi enunciati, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *