Inammissibile il ricorso collettivo per perequazione pensioni a sei fasce (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 119 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile solo in presenza, cumulativa, dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi tra le parti. Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti l’art. 152, comma 1, lett. d) ed f), del d.lgs. n. 174/2016 impone, a pena di inammissibilità ex art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 174/2016, l’esposizione succinta dei fatti, la specificazione degli elementi di diritto e la formulazione delle conclusioni. La mancata allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi che connotano la singola posizione pensionistica e la genericità delle questioni di legittimità costituzionale precludono l’esame nel merito. La documentazione prodotta non integra le allegazioni mancanti, avendo funzione di prova e non di completamento del ricorso. Il difetto di interesse ad agire, condizione dell’azione da verificare anche al momento della decisione, determina autonoma inammissibilità.
Il Fatto
Otto pensionati, ex militari in congedo, titolari di trattamenti indicizzati secondo le sei fasce di rivalutazione introdotte dalla legge n. 197/2022, hanno adito la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo delle pensioni con il più favorevole sistema dei tre scaglioni di cui alla legge n. 388/2000.
I ricorrenti hanno dedotto il contrasto dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 con gli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 Cost., richiamando i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza affermati dalla Corte costituzionale n. 75 del 2015 e dalla n. 234 del 2020, e hanno istato, in via preliminare, la rimessione della questione al Giudice delle leggi. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per indeterminatezza e la manifesta infondatezza delle questioni costituzionali.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dal rilievo che la trattazione in materia di pensioni è ispirata al principio di oralità, con la conseguenza che le parti non possono depositare atti difensionali scritti se non autorizzati: la memoria di replica non autorizzata è stata pertanto espunta dal fascicolo e l’istanza di differimento non è stata esaminata per difetto di contraddittorio.
Nel merito dell’ammissibilità, il ricorso collettivo richiede, per costante orientamento della stessa Sezione, la identità di situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto di interessi. Nel caso di specie manca la compiuta rappresentazione della posizione di ciascun ricorrente: l’indicazione collettiva della qualifica di ex militari non è seguita dalla descrizione analitica delle singole posizioni, con carenza dei dati relativi al congedo per alcuni ricorrenti.
Il Collegio sottolinea che la produzione dei cedolini non può colmare le lacune del ricorso introduttivo, poiché le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni. La carente esposizione dei fatti, sanzionata dall’art. 152 del d.lgs. n. 174/2016, preclude una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalla posizione dei singoli ricorrenti.
Anche le questioni di legittimità costituzionale sono formulate in termini generici: non si precisa quale lettera o numero del comma 309 sia violato, né si espone autonomamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Ulteriore profilo di inammissibilità riguarda la domanda subordinata, volta all’applicazione di una norma futura ed eventuale, per difetto di interesse concreto ed attuale.
Il Giudice, infine, rileva che la mancata comparizione del patrocinio dei ricorrenti all’udienza, senza alcuna comunicazione di impedimento, è suggestiva del sopravvenuto difetto di interesse ad agire, condizione dell’azione da verificare anche al momento della decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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