Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento somme liquide (TAR Piemonte n. 1265 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il tribunale amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del comando contenuto nella sentenza azionata, determinando il termine per l’adempimento. La domanda è ammissibile quando la sentenza è notificata al domicilio reale e risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. In caso di inerzia protratta, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’esecuzione coattiva. Sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, mentre la rivalutazione non è accordata se la parte non allega un’incidenza superiore al tasso legale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno azionato davanti al TAR Piemonte il giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma liquidata a titolo di contributo per la formazione, ripartita per annualità scolastiche.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento delle somme. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risultava contestato che l’amministrazione avesse omesso di dare esecuzione al giudicato.

Su queste basi il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Quanto agli accessori, ha riconosciuto gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, escludendo la rivalutazione per difetto di allegazione di un’incidenza superiore al tasso di interesse di legge.

Per il caso di inutile decorso del termine, il collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando gli atti necessari all’adempimento. L’attività rientrando nei compiti istituzionali dell’organo, nessun compenso è dovuto.

L’amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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