La sanzione disciplinare deve indicare la regola di condotta violata (TAR Lombardia n. 3463 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti disciplinari a carico di professori universitari, l’art. 88 del R.D. n. 1592/1933, pur utilizzando una formula ampia, presuppone l’accertamento di una difformità rispetto a una regola di comportamento, a un dovere d’ufficio o a un parametro ordinamentale identificabile. Il provvedimento disciplinare deve consentire di comprendere quale sia il dovere inosservato e per quale ragione il fatto accertato assuma rilievo disciplinare, non essendo sufficiente il richiamo tautologico alla “condotta irregolare”. Ove la contestazione sia fondata su un elemento qualificante quale l’intento vessatorio, la sua esclusione in sede conclusiva impone all’Amministrazione di chiarire quale diverso profilo di illiceità disciplinare residui, pena la contraddittorietà del provvedimento. La contestazione dell’addebito deve rivestire il carattere della specificità, quale principio-cardine dei procedimenti disciplinari, per assicurare certezza sulle questioni rispetto alle quali l’interessato è chiamato a difendersi.
Il Fatto
Un professore ordinario, durante una lezione, chiedeva agli studenti se conoscessero il significato del termine “fungibile”. Constatato che nessuno lo conosceva, li riprendeva e invitava uno studente a contattare un genitore per appurare se conoscesse il termine. Dopo una breve e bonaria interlocuzione con la madre dello studente, la lezione proseguiva regolarmente e lo studente non mostrava disagio.
A seguito di una segnalazione, l’Università contestava al docente una “condotta irregolare e illegittima” per avere fatto stare in piedi uno studente e costretto a chiamare in viva voce i genitori, con comportamento vessatorio. Nonostante la memoria difensiva e l’audizione, il decreto rettorale irrogava la sanzione della censura, pur dando atto dell’assenza di intento vessatorio e dell’assenza di precedenti disciplinari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo e al secondo motivo. Quanto al primo, il provvedimento impugnato non chiarisce quale regola di condotta sia stata concretamente violata né quale dovere d’ufficio sia stato disatteso: il richiamo agli artt. 87 e seguenti del R.D. n. 1592/1933 configura l’apparato disciplinare applicabile ma non esonera l’Amministrazione dall’onere di spiegare in cosa si compendi la mancanza ai doveri d’ufficio o l’irregolarità della condotta.
La motivazione risulta, inoltre, carente sotto il profilo istruttorio: non emerge una compiuta ricostruzione delle circostanze essenziali dell’episodio, in particolare se lo studente sia stato costretto a telefonare, se la chiamata sia avvenuta in viva voce, se abbia manifestato disagio e quali elementi della segnalazione originaria siano stati confermati o esclusi all’esito dell’istruttoria.
La carenza assume rilievo decisivo in considerazione della natura sanzionatoria del potere esercitato: prima di irrogare una sanzione disciplinare, l’Amministrazione è tenuta ad accertare il fatto nella sua materialità e a qualificarlo alla luce di un parametro disciplinare riconoscibile. La formula “condotta irregolare”, se non accompagnata dall’individuazione del dovere violato, assume un contenuto meramente tautologico.
Il secondo motivo è fondato per la contraddittorietà tra la contestazione, incentrata sul carattere vessatorio della condotta, e il provvedimento conclusivo che esclude l’intento vessatorio senza chiarire quale diverso profilo di illiceità disciplinare residui. Il Collegio richiama il principio di specificità della contestazione, affermato da Cass. civ. n. 29240 del 2017 e Cons. Stato, sez. VI, n. 560 del 2021, rilevante anche nella fase conclusiva del procedimento.
Il provvedimento è stato annullato con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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