Inammissibile il ricorso collettivo dei dipendenti sospesi per obbligo vaccinale (TAR Lazio n. 1500 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo, proposto con un unico atto da una pluralità di soggetti avverso distinti provvedimenti, è inammissibile quando difettano le condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità. Sul piano soggettivo occorrono l’identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere e l’assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti; su quello oggettivo gli atti impugnati devono riferirsi a una medesima sequenza procedimentale. Le posizioni dei singoli ricorrenti devono essere caratterizzate in chiave di determinatezza, con allegazione dei fatti, dei dati e dei documenti idonei a sostenere la pretesa di ciascuno. La mancata allegazione impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ognuno, l’omogeneità delle posizioni e la fondatezza della domanda, con conseguente inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

Il Fatto

Il ricorso è proposto da diciannove dipendenti pubblici, in parte militari delle diverse Forze Armate e in parte appartenenti ad Amministrazioni facenti capo a Ministeri diversi dalla Difesa. Esso mira all’annullamento dei provvedimenti individuali di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, adottati per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, nonché dei provvedimenti di rideterminazione dell’anzianità di servizio e delle eterogenee circolari adottate dai vari Ministeri e dalle singole Forze Armate.

I ricorrenti contestano sotto vari profili la legittimità degli atti, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter d.l. 44/2021 e la violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e autodeterminazione. Chiedono inoltre la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo per difetto di omogeneità delle posizioni. La giurisprudenza amministrativa ammette tale forma di ricorso solo al ricorrere di specifiche condizioni, richiamate nella specie dalle pronunce TAR Lazio n. 2813 del 2022 e Cons. Stato n. 1376 del 2022.

Sul piano soggettivo occorrono l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto di interessi; su quello oggettivo è necessaria la riferibilità degli atti a un’unica sequenza procedimentale. Le posizioni dei singoli ricorrenti devono poi connotarsi in termini di determinatezza, per consentire l’individuazione dell’oggetto del giudizio sotto il profilo della causa petendi e del petitum.

Nel caso concreto difetta l’allegazione di tutti i provvedimenti impugnati. In alcuni casi è stato prodotto non il provvedimento di sospensione, ma quello successivo di riammissione in servizio o di determinazione dell’anzianità. Manca inoltre la produzione delle diverse circolari e direttive a monte, sicché non è possibile evincere l’omogeneità delle posizioni, dato che ciascuna Amministrazione ha dettato distinte modalità di accertamento e regole procedimentali.

Il Collegio rileva altresì la palese eterogeneità delle Amministrazioni coinvolte e l’inevitabile diversità delle pretese risarcitorie, legate alla durata delle sospensioni, all’entità delle retribuzioni e al grado ricoperto. Alcuni motivi, infine, concernono solo parte dei ricorrenti, come quelli sulle assenze ingiustificate e sulla posizione dei soggetti con certificato di esenzione. Ne deriva l’indeterminatezza delle rispettive posizioni e l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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