Flussi rifiuti speciali in discarica: interesse dipendente dal gestore (TAR Umbria n. 43 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve essere personale, diretto e attuale. Il soggetto che conferisce rifiuti in una discarica altrui, e che lamenti la riduzione dei quantitativi conferibili per effetto della programmazione regionale e d’ambito, è titolare di una posizione solo dipendente da quella del gestore dell’impianto, unico destinatario dei provvedimenti. Tale soggetto è dunque legittimato a spiegare intervento adesivo, ma non ad impugnare autonomamente gli atti. Nel merito, l’art. 6, comma 2, lett. l), l.r. Umbria n. 11/2013 va letto insieme all’art. 199 d.lgs. n. 152/2006: i quantitativi del PRGIR sono vincolanti anche per i rifiuti speciali, e l’Autorità d’ambito è tenuta a recepirli.
Il Fatto
Una società operante nella valorizzazione dei rifiuti, già gestore dell’impianto di discarica e poi divenuta conferitrice, ha impugnato la delibera con cui l’Autorità d’ambito umbra ha approvato la programmazione provvisoria per il 2025 dei flussi di rifiuti conferibili agli impianti regionali, con riduzione dei quantitativi di rifiuti speciali ed extraregionali assegnati alla discarica da essa utilizzata.
La ricorrente ha dedotto l’assenza del potere dell’Autorità di incidere sui rifiuti speciali, l’irragionevolezza della ripartizione e l’assenza di gradualità della riduzione. Si sono costituite l’Amministrazione regionale e l’Autorità, eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e per la natura provvisoria degli atti. Con motivi aggiunti la società ha poi gravato la delibera di programmazione definitiva del triennio 2025-2027.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato d’ufficio la legittimazione della ricorrente, muovendo dal principio per cui l’interesse deve essere personale, diretto e attuale, e non un semplice riflesso della lesione altrui. Ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2022: soltanto chi è posto in immediata relazione con l’esercizio del potere può agire; chi vanta posizioni meramente derivate è ammesso all’intervento in giudizio, non all’impugnazione.
Nel caso concreto, i provvedimenti impugnati incidono direttamente sul gestore dell’impianto, non sulla società ricorrente. Quest’ultima invoca accordi commerciali ancora da rinnovare e una mera aspettativa alla reiterazione dei contratti degli anni precedenti, senza alcun titolo per il 2025. La posizione fatta valere è quindi dipendente da quella del gestore. Il Collegio ha confermato questa lettura richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 5985 del 2019, che in vicenda analoga aveva riconosciuto ai conferitori una posizione di fatto idonea a fondare l’intervento adesivo, non un’autonoma azione.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, rilevandone l’infondatezza. I quantitativi fissati dal PRGIR non sono mere stime previsionali, ma previsioni vincolanti: la tabella 25 collega rifiuti urbani e speciali, e un aumento di questi ultimi comprometterebbe la tenuta volumetrica del sistema. L’Autorità d’ambito ha quindi agito nel solco della pianificazione regionale, recependo i limiti massimi e ripartendoli tra le tre discariche.
Né rileva, in senso contrario, il richiamo all’autorizzazione integrata ambientale e al contratto di servizio: l’AIA non fonda il potere pianificatorio, ma vincola il gestore al rispetto della pianificazione. Infine, è stata ritenuta non irragionevole la scelta di privilegiare, in un impianto “minimo”, il conferimento dei rifiuti urbani regionali rispetto a quelli speciali, e la riduzione è risultata ampiamente prevedibile perché già stabilita dal PRGIR. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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