Improcedibile il ricorso sul payback dispositivi medici per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1497 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 non determina di per sé la cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso i provvedimenti regionali di payback sui dispositivi medici, poiché la declaratoria presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni regionali richieste dalla norma. La richiesta della parte ricorrente fondata su quel versamento, in mancanza di tale attestazione, integra però una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese quando sussistono giusti motivi.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, insieme alle determinazioni della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e dell’8 febbraio 2023, con cui le veniva contestato il payback per gli anni 2015-2018. Nel giudizio davanti al TAR Lazio si costituivano i Ministeri della Salute e dell’Economia, mentre Regione e altri soggetti non si costituivano.
Nelle more del giudizio la ricorrente depositava un’istanza con cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo versato la quota del 25 per cento degli importi richiesti, e sollecitava la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che considera assolti gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 con il versamento della quota ridotta e stabilisce che esso estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. La stessa norma demanda però alle regioni il compito di accertare l’avvenuto versamento con appositi provvedimenti, pubblicati e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, ai fini della cessazione della materia del contendere e della compensazione delle spese.
Il passaggio decisivo è di natura processuale. Il TAR rileva che nella fattispecie mancano le attestazioni regionali previste dalla norma: senza di esse non ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La richiesta della ricorrente non è quindi idonea, da sola, a produrre quell’esito.
Il Collegio non trascura però il significato della condotta della parte. La richiesta di cessazione, accompagnata dal versamento della quota ridotta, viene valutata e apprezzata come indice di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. La società ha cioè manifestato di non avere più interesse a una pronuncia sul merito delle pretese regionali.
Da qui la qualificazione data alla vicenda: il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che appunto contempla la sopravvenuta carenza di interesse come causa di improcedibilità. La regola sostanziale del payback resta quindi estranea al thema decidendum, che si chiude su un piano rigorosamente processuale.
Sul piano delle spese il TAR dispone la compensazione tra le parti costituite, ravvisando giusti motivi, in coerenza con l’assetto della fattispecie. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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