Inammissibili i ricorsi su fatture inesistenti, continuazione e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 38014 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure fattuali già esaminate e disattese dai giudici di merito, sollecitando una mera rivalutazione del compendio probatorio. L’accertamento dell’inesistenza delle operazioni fatturate può fondarsi sulla dimostrata assenza, in capo alla società, di organizzazione, risorse, personale e sede idonea allo svolgimento dell’attività dichiarata. Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede l’individuazione di un medesimo disegno criminoso e non si deduce dal solo generico proposito di uno stile di vita illecito. La sottoposizione dell’imputato a esame costituisce scelta difensiva, non valutabile come comportamento processuale ai fini delle circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24 ottobre 2024, confermava la decisione del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a fatture per operazioni inesistenti, contestato con la continuazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., assolvendolo da altra imputazione per insussistenza del fatto.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva due ricorsi per cassazione, affidati a più motivi con cui lamentava la carenza probatoria sull’inesistenza delle operazioni, la mancata riconosciuta continuazione con reati giudicati con sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che i motivi di entrambi i ricorsi non sono consentiti in sede di legittimità: essi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, attengono a questioni di fatto e risultano formulati in modo non specifico.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha indicato le risultanze probatorie da cui emerge l’assenza, in capo alla società, di organizzazione e risorse necessarie per l’attività produttiva, di assistenza, manutenzione o facchinaggio dichiarata. Da tale accertamento consegue la conferma dell’inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione.
In ordine alla testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, la difesa si limita a sollecitare una rivalutazione di fatto, senza evidenziare alcun vizio rilevante. La Corte osserva che è pacifica la mancanza di documentazione contabile, di dichiarazioni fiscali, di prestazioni individuabili e di personale, restando irrilevanti eventuali riferimenti a pagamenti o a una pretesa operatività in periodi diversi da quelli contestati. Il richiamo alle presunzioni tributarie è pertanto ultroneo.
Sul secondo motivo, la Corte di merito ha escluso la continuazione rilevando che i fatti si sono verificati in contesti diversi e privi di collegamento, non essendo sufficiente il generico proposito di uno stile di vita illecito a identificare un unico disegno criminoso. Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza offre analitica spiegazione del diniego, fondato sui plurimi precedenti penali e sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità dei fatti e all’entità dell’imposta evasa.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e, esclusa la buona fede nella proposizione del ricorso, dichiara inammissibili i ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.