Improcedibile il ricorso depositato senza modalità telematiche (Cass. Sez. Un. n. 20019 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito degli atti processuali e dei documenti davanti alla Corte di cassazione, per i ricorsi proposti successivamente al 1° gennaio 2023, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ. Il ricorso depositato con modalità diverse è improcedibile, e tale rilievo è assorbente rispetto alle cause di inammissibilità e all’esame del merito. Resta fermo, in ogni caso, l’onere della parte di versare ritualmente in atti la copia autentica del provvedimento impugnato, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non potendovi sopperire l’acquisizione officiosa della cancelleria. La facoltà di stare in giudizio di persona non esime dal rispetto delle regole di procedura.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato individuale con un simbolo nella competizione per il Parlamento europeo, propone ricorso alle Sezioni Unite avverso le decisioni con cui l’Ufficio Elettorale Nazionale e i competenti uffici circoscrizionali avevano non ammesso la sua candidatura. Deducendo l’illegittimità costituzionale della normativa che disciplina la presentazione delle candidature, chiede l’inserimento del proprio nome e del simbolo nella scheda elettorale.
Il ricorrente agisce di persona, senza difensore, e impugna sia le decisioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale sia i verbali degli uffici circoscrizionali. La questione giunge alle Sezioni Unite per la peculiarità della materia elettorale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite rilevano in via preliminare e assorbente l’improcedibilità del ricorso sotto un duplice profilo. Il ricorso non risulta proposto con modalità telematiche, obbligatorie per tutti i ricorsi successivi al 1° gennaio 2023 per effetto dell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., come interpretato da Cass. Sez. U. n. 22074 del 2023 e da Cass. Sez. I n. 10689 del 2023.
In secondo luogo, non è stata ritualmente versata in atti alcuna copia autentica delle decisioni impugnate, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La Corte precisa che a tale doverosa attività di parte non può sopperire l’acquisizione officiosa di copia informe da parte della cancelleria, che non ne è onerata.
Il rilievo dell’improcedibilità prevale su quello delle cause di inammissibilità, secondo un indirizzo consolidato richiamato dal collegio (Cass. Sez. U. n. 9005 del 2009, Cass. Sez. U. n. 11850 del 2018, Cass. Sez. U. n. 19370 del 2019), e preclude la declaratoria separata delle inammissibilità concorrenti in via indipendente.
Quanto alla possibilità di agire di persona, la Corte osserva che la facoltà di stare in giudizio personalmente, riconosciuta dall’art. 23 cod. proc. amm. nelle controversie elettorali, è negata dal Consiglio di Stato nel processo amministrativo; anche a volerla ammettere, essa non esimerebbe la parte dal rispetto di tutte le regole di procedura, tra cui l’onere di notifica dell’impugnazione alle controparti a pena di inammissibilità (Cass. Sez. U. n. 9256 del 1990). Nel caso di specie non risulta versata prova della rituale notifica.
Il ricorso si risolve, infine, in una commistione non consentita di argomenti di fatto e questioni di diritto, secondo l’indirizzo richiamato dal collegio (Cass. Sez. U. n. 30754 del 2018). Il rigoroso rispetto della legge processuale, non derogabile dal singolo, impone di dichiarare l’improcedibilità e preclude l’esame del merito delle doglianze, quali che siano i parametri costituzionali o sovranazionali invocati.
Nota della Redazione
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