Par condicio: critica politica non è indicazione di voto (TAR Lazio n. 883 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La critica politica, anche aspra e polemica, espressa da un ospite non riconducibile ai partiti in competizione non costituisce indicazione di voto vietata dall’art. 5, comma 2, l. n. 28/2000, dovendosi interpretare restrittivamente il divieto, in ossequio al principio di libera manifestazione del pensiero, e limitarlo ai soli messaggi con esplicito invito a votare o a non votare. L’obbligo di programmazione anticipata dell’alternanza e parità delle presenze, previsto dall’art. 4, comma 3, del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 2 agosto 2022, si riferisce ai soli soggetti politici in competizione e non può essere esteso ai terzi che esprimono opinioni, tanto meno quando il contenuto delle loro dichiarazioni sia imprevedibile. In tale evenienza il conduttore, specie se la trasmissione è in diretta, adempie ai propri obblighi adottando l’unica condotta esigibile, consistente nel prendere le distanze dalle affermazioni dell’ospite. Il difetto di motivazione dell’atto amministrativo che si limiti a qualificare la condotta come “non idonea” o “insufficiente” senza indicare quella dovuta integra eccesso di potere.
Il Fatto
Con la delibera n. 335/22/CONS del 21 settembre 2022, l’AGCom aveva ordinato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di trasmettere, in apertura di un programma di approfondimento, un messaggio con cui il conduttore comunicasse il mancato rispetto dei principi di pluralismo e imparzialità dell’informazione.
Il provvedimento muoveva da segnalazioni relative a una puntata trasmessa in diretta durante la campagna per le elezioni politiche, nel corso della quale un ospite intellettuale aveva pronunciato giudizi molto critici su esponenti della coalizione di centrodestra. La delibera riteneva che le iniziative assunte dalla società, compresa la presa di distanza del conduttore, fossero insufficienti a ripristinare le condizioni violate. La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio e, dopo l’acquisizione del resoconto della riunione consiliare, ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso. La prima questione riguarda la qualificazione dell’ospite e delle sue dichiarazioni. Il provvedimento della Commissione di vigilanza distingue tra candidati ed esponenti politici, da un lato, e soggetti non partecipanti alla competizione elettorale che esprimono posizioni di contenuto politico, dall’altro. L’ospite apparteneva pacificamente alla seconda categoria: non era candidato né riconducibile ad alcuna lista. L’obbligo di predisporre in via preliminare l’alternanza tra i soggetti politici riguarda i soli concorrenti e non può essere esteso ai terzi.
Il Tribunale aggiunge un rilievo decisivo: anche ammessa l’estensione analogica, l’adempimento sarebbe stato ontologicamente impossibile, perché la programmazione presuppone la conoscibilità ex ante del contenuto politico delle dichiarazioni, prevedibile per un candidato ma non per un intellettuale invitato a commentare il proprio libro. Le affermazioni contestate, per quanto polemiche, costituivano opinioni su figure pubbliche e non indicazioni di voto: il divieto va interpretato restrittivamente, limitandolo ai soli messaggi elettorali con esplicito invito a votare o a non votare.
Quanto alla condotta del conduttore, il Tribunale valorizza il carattere in diretta della trasmissione, espressamente contemplato dall’art. 8, comma 5, della delibera n. 299/22/CONS tra i parametri di valutazione del pluralismo. Il conduttore aveva reagito estemporaneamente ad affermazioni imprevedibili, senza possibilità di tagli o correzioni: ha qualificato le parole come molto dure, ha dissentito apertamente e ha riaffermato i principi della democrazia rappresentativa. Si tratta dell’unica condotta ragionevolmente esigibile. La delibera, limitandosi a definirla “non idonea” senza indicare quale diversa condotta fosse dovuta, è affetta da difetto di motivazione.
Il terzo profilo attiene al pluralismo diacronico. Nella puntata successiva il conduttore ha pubblicamente preso le distanze e un altro ospite ha contraddetto le tesi del filosofo. La finalità della norma è stata raggiunta, come consentito dall’art. 3, comma 6, del provvedimento della Commissione, che ammette la realizzazione del principio nell’ambito di un ciclo di trasmissioni. Dal resoconto consiliare emerge inoltre che la discussione si era concentrata sulle parole dell’ospite anziché sulla condotta del conduttore, con citazione tronca di una frase di quest’ultimo e omissione della parte finale: un travisamento dei fatti che incide sulla completezza dell’istruttoria. Le obiezioni della Commissaria dissenziente sono rimaste prive di confutazione.
Nota della Redazione
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