Oltraggio a pubblico ufficiale: percezione potenziale provata oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. pen. Sez. VI n. 24048 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all’art. 341-bis cod. pen., la configurabilità presuppone la sola potenziale percepibilità della frase oltraggiosa da parte di più soggetti, ma tale possibilità deve essere ancorata a elementi, anche soltanto logici, rispettosi del parametro di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Non è sufficiente, a tal fine, la sola plausibilità o verosimiglianza del ragionamento che sostiene il giudizio di responsabilità. Il tono elevato della voce, assertivamente ritenuto tale senza riscontri effettivi, e la possibile presenza di altri soggetti non altrimenti confermata costituiscono elementi congetturali o inadeguati. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della condanna, perché il fatto non sussiste, limitatamente a tale titolo di reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 06/03/2025, aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen., commessi nei confronti di un assistente in servizio presso la polizia penitenziaria di un istituto penitenziario.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il solo reato di oltraggio. Il ricorrente ha precisato che in appello non si contestava la mancata prova della potenziale percezione dell’offesa, bensì il mancato e doveroso accertamento del requisito delle più persone che avrebbero potuto percepire la frase oltraggiosa. La valutazione dei giudici di merito si sarebbe fondata su mere congetture, non idonee a sostenere il giudizio di responsabilità. Ha depositato memoria difensiva a sostegno delle censure.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., con conseguente espunzione dal trattamento sanzionatorio della quota di pena irrogata per tale titolo.
La Corte d’appello aveva ritenuto integrato il reato sul presupposto che le offese fossero state pronunciate subito dopo il passaggio mattutino dell’infermiere tra le celle. Da ciò aveva dedotto la presenza di più persone e la potenziale percepibilità delle espressioni, coerentemente con un tono di voce non moderato, ritenuto tale per attirare l’attenzione dell’agente. Secondo i giudici di merito, il reato richiede la mera potenziale percezione delle espressioni oltraggiose, quando la presenza di più persone risulti dimostrata, senza dover provare l’effettiva percezione.
La Suprema Corte non ha condiviso l’assunto. Se è vero che la configurabilità del reato presuppone anche la sola potenziale percepibilità della frase da parte di più soggetti, è parimenti vero che tale possibilità va ancorata a elementi, anche soltanto logici, rispettosi del parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La sola plausibilità del ragionamento non è sufficiente.
Nel caso concreto, le considerazioni poste a sostegno del requisito costitutivo sono apparse in parte congetturali — quanto al tono della voce, assertivamente ritenuto elevato senza riscontri effettivi — e in parte inadeguate — quanto alla possibile presenza di altri detenuti, non altrimenti confermata se non in ragione del momento in cui la condotta fu tenuta. Il ragionamento dei giudici di merito si è così risolto in una regola logica relazionale fondata su parametri di sola plausibilità, se non di mera verosimiglianza.
Da qui l’annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, limitatamente al reato di oltraggio. Il dispositivo è stato corretto con ordinanza resa dalla stessa Corte in data 3 giugno 2026.
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Nota della Redazione
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