Reati di condotta e reato di evento non integrano il medesimo fatto (Cass. pen. Sez. III n. 28844 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione del bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. presuppone una precedente pronuncia irrevocabile e non può essere invocata dal giudice che definisce il processo prima della formazione del giudicato. La contravvenzione antinfortunistica, reato di mera condotta e di pericolo, e il delitto di lesioni colpose, reato di evento e di danno, concorrono e non costituiscono il medesimo fatto storico, poiché manca la coincidenza dei tre elementi di condotta, nesso causale ed evento naturalistico richiesta dalla Corte costituzionale n. 200 del 2016. Il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen. non è applicabile, per la diversità della natura dei reati, dell’elemento soggettivo e degli interessi tutelati. La pronuncia favorevole fondata su tale erroneo presupposto è annullata con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza ex art. 554-ter e 649 cod. proc. pen. dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per la contravvenzione di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 81 del 2008. Il giudice ha ritenuto che per il medesimo fatto l’imputato fosse già stato giudicato con una precedente sentenza del medesimo Tribunale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo violazione di legge: la sentenza richiamata non era irrevocabile al momento della decisione impugnata e i fatti non erano sovrapponibili, trattandosi di contestazioni in possibile concorso. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., sostenendo l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza per intervenuta estinzione per oblazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il Tribunale ha fondato la propria pronuncia sul presupposto della identità storico-naturalistica del fatto rispetto a quello oggetto della precedente sentenza, ancora non irrevocabile. Tale impostazione non regge sul piano normativo.
Il Collegio esclude anzitutto che il caso sia sussumibile nell’ambito dell’art. 649 cod. proc. pen., per l’insussistenza di una precedente pronuncia irrevocabile rispetto alla quale la sentenza impugnata possa rappresentare una violazione del divieto di bis in idem. Neppure è ravvisabile la preclusione da litispendenza, che presuppone la contestuale pendenza di due procedimenti davanti a giudici egualmente competenti e la successione cronologica del secondo rispetto al primo.
Richiamando le Sezioni Unite n. 34655 del 28.06.2005, la Corte ricorda che il principio generale del ne bis in idem opera per la pluralità di procedimenti pendenti per lo stesso fatto e contro lo stesso soggetto davanti a un medesimo ufficio giudiziario, poiché per i procedimenti pendenti davanti a uffici diversi l’ordinamento appresta il rimedio dei conflitti di competenza di cui all’art. 28 cod. proc. pen. La preclusione impedisce di esercitare l’azione penale quando il processo sia già pendente nella stessa sede e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero.
Sul piano sostanziale la Corte richiama la Corte costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola sussistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e quello oggetto del nuovo procedimento. Il giudice delle leggi ha chiarito che la nozione di medesimo fatto rimanda all’idem factum, scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità ed evento naturalistico.
Nel caso concreto la contravvenzione per cui si procede e il delitto di lesioni colpose già giudicato concorrono e non hanno ad oggetto il medesimo fatto: i primi sono reati di condotta, il secondo è reato di evento. La Corte richiama l’orientamento secondo cui tra i reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e i delitti di omicidio o lesioni colpose sussiste concorso materiale, per la diversità della natura dei reati, dell’elemento soggettivo e degli interessi tutelati, con esclusione del principio di specialità ex art. 15 cod. pen. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, che valuterà anche la richiesta di estinzione per oblazione.
Nota della Redazione
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