Ricorso straordinario per errore di fatto solo per sviste percettive sugli atti (Cass. pen. Sez. I n. 29749 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista o in un equivoco di ordine percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme da quello effettivo. L’errore di fatto rilevante è dunque assimilabile all’errore revocatorio dell’art. 391-bis cod. proc. civ. e consiste in un errore di comprensione nella lettura degli atti del giudizio. L’omesso esame di un motivo di ricorso non integra l’errore di fatto quando la sentenza impugnata dimostri di avere percepito il motivo e lo abbia implicitamente disatteso, risolvendosi in tal caso in un eventuale difetto di motivazione, non censurabile con il rimedio straordinario.
Il Fatto
Il difensore di un condannato propone ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Quinta Sezione della Corte di cassazione, rigettando i ricorsi, aveva confermato la condanna inflitta in appello per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per reati scopo. Il ricorrente lamenta un errore di fatto, consistente nell’omessa considerazione di un motivo decisivo: la Corte di legittimità non avrebbe esaminato la doglianza, sollevata con motivi aggiunti, relativa all’inutilizzabilità delle intercettazioni per mancato accesso ai file di log e per la loro mancata conservazione.
Il ricorrente sostiene che il motivo, ritualmente presentato, non sia stato scrutinato né in relazione alla propria posizione né nell’ambito delle questioni comuni, con conseguente supposizione della sua inesistenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i confini del rimedio straordinario. L’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da un errore di comprensione nella lettura degli atti del giudizio, assimilabile all’errore revocatorio civile. Richiama sul punto Sez. 1 n. 391 del 2023, Sez. 3 n. 47316 del 2017 e Sez. Un. n. 16103 del 2003.
Il primo argomento è decisivo: la sentenza impugnata dà espressamente atto, nella sintesi iniziale dei motivi, del contenuto del motivo nuovo presentato nell’interesse del ricorrente, riportandone le doglianze sui file di log e l’eccezione di inutilizzabilità. La Corte di cassazione ha dunque percepito la censura, e deve escludersi la svista percettiva dedotta.
La Corte affronta poi il profilo dell’omesso esame. Nella parte dedicata alle questioni comuni, la sentenza impugnata aveva premesso i limiti entro cui può essere proposta in sede di legittimità l’eccezione di inutilizzabilità, richiamando Sez. Un. n. 23868 del 2009 e Sez. 5 n. 25082 del 2019: onere della parte è indicare gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario, a pena di genericità. Il tema dell’accesso ai file di log è stato poi specificamente trattato con riguardo alla posizione di un coimputato, affermandosi che il legislatore non ha collegato a simili omissioni alcuna nullità o inutilizzabilità.
La questione non è stata riaffrontata con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, ma ciò non dipende da un errore di percezione. Le doglianze possono ritenersi implicitamente disattese, secondo l’insegnamento di Sez. 5 n. 26271 del 2023 e Sez. 1 n. 17847 del 2017, non solo per la genericità delle censure, ma anche per la loro incompatibilità con le premesse giuridiche della decisione.
La Corte chiarisce infine che l’omesso esame di un motivo si risolve in un difetto di motivazione, che non significa affermazione né negazione di alcuna realtà processuale e può essere ricondotto all’errore di fatto solo quando si traduca in una disattenzione meramente percettiva. L’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. non consente di ipotizzare che ogni argomento non riprodotto sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante, come affermato in Sez. 2 n. 53657 del 2016. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto