Improcedibile il ricorso senza copia autentica della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. III n. 22313 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente non deposita, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, come prescrive l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il difetto di tale adempimento impedisce l’esame del merito dei motivi, restando assorbita ogni altra censura. La nullità della sentenza per motivazione apparente non ricorre quando la pronuncia di merito espone l’iter logico seguito e dà conto delle risultanze istruttorie, mentre la richiesta di diversa valutazione delle prove configura inammissibile riesame nel merito.

Il Fatto

Un motociclista conveniva davanti al Tribunale la Provincia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere caduto sul fondo stradale dopo che un animale selvatico aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. La Provincia si costituiva, resisteva e chiamava in causa la compagnia assicuratrice, che eccepiva la mancata copertura del sinistro.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava in un primo momento, ma la Cassazione cassava con rinvio. In sede di rinvio la Corte territoriale riformava la decisione e condannava la Provincia al risarcimento, oltre interessi. La Provincia proponeva quindi ricorso per cassazione, notificato alla compagnia ai soli fini della litis denuntiatio; resisteva il controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un vizio procedurale che precede ogni valutazione di merito. La ricorrente ha notificato il ricorso nel marzo 2023 e ha dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata nel gennaio 2023. Tuttavia non ha depositato, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione.

Tale adempimento è imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La sua omissione determina l’improcedibilità del ricorso. Il rilievo è assorbente: la Corte dichiara improcedibile il gravame e assorbe ogni altra censura.

I tre motivi denunciavano, rispettivamente, la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e la mancata attribuzione di una corresponsabilità; l’errato riconoscimento e la liquidazione delle somme per personalizzazione del danno biologico e danno morale; l’incomprensibilità del calcolo del danno non patrimoniale.

Su tali profili la Corte svolge una valutazione meramente ulteriore e ad abundantiam. Osserva che la motivazione della sentenza d’appello non è affatto apparente: essa indica l’iter logico seguito dal giudice di merito, anche con riguardo alla mancata attribuzione di corresponsabilità, e richiama le risultanze istruttorie. Le censure residue miravano in realtà a un diverso apprezzamento delle prove, e dunque a un terzo grado di merito, risultando inammissibili.

Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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