Raddoppio termini accertamento per atti notificati entro il 2015 (Cass. civ. Sez. V n. 14300 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, nonché quelli degli atti impositivi notificati entro il 31 dicembre 2015 e preceduti da processi verbali di constatazione di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015. Il raddoppio dei termini di decadenza opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa e dal momento in cui tale obbligo sia sorto. La disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 208/2015, che subordina il raddoppio alla tempestiva trasmissione della denuncia, riguarda solo le fattispecie non coperte dal precedente regime transitorio.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 20.06.2019, aveva rigettato l’appello proposto da un contribuente, esercente l’attività professionale di avvocato, avverso quattro avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni dal 2007 al 2010.

Gli avvisi traevano origine da una verifica della Guardia di Finanza, conclusa con processo verbale notificato il 21.07.2015, che aveva contestato maggiori ricavi Irpef e Iva in relazione ad accreditamenti ritenuti ingiustificati su conti correnti riconducibili al contribuente, oltre a costi indebitamente dedotti. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Ufficio con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento. Il ricorrente sosteneva l’inapplicabilità del raddoppio dei termini, ritenendo che la legge n. 208/2015 avesse implicitamente abrogato la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015 e che, per le annualità 2008 e 2010, difettassero i presupposti della denuncia penale.

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, nel modificare l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva previsto il raddoppio degli ordinari termini di decadenza in caso di violazioni comportanti obbligo di denuncia per i reati del d.lgs. n. 74/2000; analoga disposizione era stata introdotta per l’Iva con la modifica dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il raddoppio presuppone l’esistenza di seri indizi di reato, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato in sede processuale. La Corte richiama il principio più volte affermato (Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 27629 del 2018; Cass. Sez. VI-V n. 33793 del 2019; Cass. Sez. V n. 21698 del 2020), secondo cui il prolungamento opera anche per le annualità anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, in applicazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale.

La legge n. 208/2015, nel subordinare il raddoppio alla tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia, non incide sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016. L’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa infatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, purché gli atti recanti la pretesa impositiva siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

La Corte interpreta la norma in senso costituzionalmente orientato, alla luce dei principi di cui agli artt. 53 e 112 Cost., e ritiene che essa consenta il raddoppio, senza alcun distinguo quanto al momento in cui sia sorto l’obbligo di denuncia, quando l’avviso sia stato notificato entro il 2 settembre 2015 ovvero le violazioni siano state constatate in processi verbali notificati prima di tale data e seguiti dalla notifica degli atti impositivi entro il 31 dicembre 2015.

Nel caso concreto, il processo verbale risulta notificato il 21.07.2015 e gli atti impositivi il 20.12.2015: il raddoppio è dunque correttamente applicato. Quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti della denuncia per le annualità 2008 e 2010, la censura si scontra con l’accertamento in fatto del giudice di appello, che ha ritenuto trasmessa la notizia di reato il 17.07.2015 nei termini ordinari, essendo stata omessa la dichiarazione Iva per tutte le annualità verificate.

La Corte rigetta infine le censure sulla motivazione e sulla presunzione legale relativa di maggiori ricavi ex artt. 32 e 51 cit., non superata dal contribuente, e quella sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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