Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 2228 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata resa dal ricorrente nell’epigrafe del ricorso per cassazione costituisce attestazione di un fatto processuale e, quale manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, fa sorgere in capo alla stessa l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica. Il ricorrente non può revocare o correggere la dichiarazione di avvenuta notifica, né supplire al difetto con la sola produzione del testo del provvedimento. In assenza del deposito della copia autentica con la relata, il ricorso è improcedibile. Non rileva la mancata contestazione dell’omesso deposito ad opera del controricorrente.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una sentenza del Tribunale di Trani, pubblicata il 29 maggio 2021. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento con ricorso per cassazione notificato il 1° settembre 2021, dichiarando in epigrafe che la sentenza era stata “notificata in data 4 giugno 2021”. Il controricorrente ha resistito con controricorso e le parti hanno depositato memorie.
Il Consigliere delegato, ravvisata l’improcedibilità del ricorso, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, sostenendo che la dicitura “notificata in data 04/06/2021” si riferisse in realtà alla comunicazione di cancelleria eseguita tramite PEC e non a una notificazione ad opera della controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato documentale: nessuna delle parti ha depositato copia della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione. Il ricorrente ha prodotto soltanto una copia priva della relata, in violazione dell’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Il controricorrente, che pure aveva dichiarato la notifica alla stessa data, non ha provveduto diversamente, sicché la sentenza non è comunque acquisita nella disponibilità della Corte. Non rileva, sottolineano i giudici, la mancata contestazione dell’omesso deposito.
Il ricorrente ha tentato di recuperare la propria posizione processuale sostenendo che il 4 giugno 2021 fosse avvenuta non già una notificazione, ma l’invio tramite PEC del biglietto di cancelleria con il testo integrale della sentenza, e che la proposta di definizione avesse frainteso la dicitura dell’epigrafe. Ha inoltre prospettato un vizio di pubblicazione della sentenza di secondo grado, per asserita mancanza della firma digitale del cancelliere e del numero di repertorio.
La Corte respinge questa ricostruzione. Essendo ratione temporis consentito il deposito di copia analogica del provvedimento redatto come documento informatico nativo, poiché si trattava di copia analogica ricavata dal duplicato informatico, il difensore avrebbe dovuto assolvere l’onere con l’attestazione di conformità della copia al duplicato, richiamando sul punto Cass. n. 12971 del 2024. La questione sulla data di pubblicazione non è dirimente, perché non è in discussione la tempestività dell’impugnazione: la copia depositata reca comunque la stampigliatura dei dati esterni di pubblicazione, con numero cronologico e data.
Il passaggio decisivo concerne il valore della dichiarazione contenuta nel ricorso. La Corte ribadisce che l’attestazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato e fa sorgere l’onere di depositare copia con relata entro il termine, senza possibilità di revoca o correzione, richiamando Cass. Sez. Unite n. 21349 del 2022 e Cass. n. 15832 del 2021.
Neppure le doglianze fondate sull’art. 6 CEDU e su asseriti eccessi di formalismo trovano accoglimento, poiché la stessa giurisprudenza europea valorizza la peculiarità del giudizio di cassazione e l’assistenza tecnica specializzata, e le Sezioni Unite n. 10648 del 2017 avevano già verificato la razionalità dell’onere. Il ricorso è quindi improcedibile. La conformità dell’esito alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra la colpa grave e giustifica la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con rimborso delle spese e condanna al pagamento di somme in favore del controricorrente e della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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