Improcedibilità del ricorso e unitarietà del termine breve nel litisconsorzio processuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 18334 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. quando il deposito presso la cancelleria avvenga dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla notifica del ricorso stesso, restando l’accertamento di tale vizio assorbente rispetto all’esame di ogni altra eccezione di rito, ivi compresa quella di inammissibilità per tardività dell’impugnazione. Nei processi caratterizzati da litisconsorzio processuale, quale quello determinato dalla chiamata in garanzia, la notifica della sentenza eseguita da una sola delle parti segna l’inizio del termine breve per proporre impugnazione nei confronti di tutte le parti coinvolte, con la conseguenza che la scadenza di detto termine, comportando la decadenza, spiega i propri effetti non solo nei confronti della parte notificante ma di tutte le altre parti del giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Ivrea aveva condannato l’amministratrice di un condominio al risarcimento dei danni per non essersi attivata tempestivamente a fronte di consumi idrici palesemente anomali, rigettando la sua domanda di manleva nei confronti del successore nell’amministrazione. La Corte d’appello di Torino aveva confermato la decisione.
Avverso tale sentenza l’amministratrice soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il condominio e il successore nell’amministrazione, i quali hanno sollevato, tra l’altro, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per tardivo deposito e quella di inammissibilità per intervenuta decadenza dal termine breve di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente le eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti, rilevando che il ricorso era stato notificato il 30/03/2023 e depositato il 20/04/2023. In base all’art. 369 cod. proc. civ., il deposito deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del ricorso. Nel caso di specie, tale termine risultava ampiamente superato, rendendo il ricorso improcedibile.
La Corte ha precisato che la declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito assorbe ogni altra eccezione di rito, inclusa quella di inammissibilità per la tardività della notifica rispetto al termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Tale evenienza è stata comunque esaminata per completezza, risultando anch’essa fondata.
Quanto al termine di impugnazione, la Corte ha ribadito il principio dell’unitarietà del termine nei processi con pluralità di parti, come nel caso del litisconsorzio processuale originato dalla chiamata in garanzia. La notifica della sentenza effettuata da una sola parte fa decorrere il termine breve per l’impugnazione contro tutte le altre parti. Ne consegue che l’intervenuta decadenza di una parte si propaga a tutte le altre, rendendo tardiva l’impugnazione proposta successivamente alla scadenza di detto termine.
La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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