La doppia conforme esclude il vizio di motivazione e la fase istruttoria va liquidata solo se svolta (Cass. civ. Sez. 3 n. 9621 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di c.d. doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile per cassazione, a norma dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. Il provvedimento ampliativo illegittimo non crea di per sé un affidamento incolpevole risarcibile, se il destinatario era consapevole o in grado di rendersi conto dell’assenza dei presupposti. In tema di spese di lite, la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi dell’art. 4, quinto comma, lett. c), d.m. n. 55/2014, può essere liquidata solo se effettivamente svolta, non quando alla prima udienza sia stata direttamente fissata quella di precisazione delle conclusioni.

Il Fatto

I proprietari di un terreno convenivano in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per aver realizzato un impianto produttivo in forza di un permesso di costruire rilasciato successivamente all’avvio di una procedura espropriativa sull’area. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello, confermando la decisione, escludeva la sussistenza di un affidamento incolpevole, condannando gli appellanti alle spese anche in favore del terzo chiamato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, relativi all’omesso esame di fatti decisivi. Ha precisato che, in applicazione dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, il vizio di motivazione non è deducibile quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, non ostando l’aggiunta di argomenti ulteriori a rafforzare la statuizione.

Quanto al terzo motivo, la S.C. ha ribadito che il rilascio di un provvedimento ampliativo illegittimo non è di per sé causa del danno, occorrendo la prova di un affidamento incolpevole. La consapevolezza, anche presunta, della procedura espropriativa in corso esclude l’efficacia causativa della condotta dell’ente e la configurabilità di un danno risarcibile, difettando il necessario quid pluris.

Il quarto motivo è stato invece accolto limitatamente alla liquidazione delle spese in favore del terzo chiamato. La Corte ha affermato che la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi dell’art. 4, quinto comma, lett. c), d.m. n. 55/2014, va riconosciuta solo se effettivamente svolta. Il principio, già affermato da precedenti di legittimità, non contrasta con quello secondo cui la fase di trattazione è ineludibile, poiché la relativa voce di tariffa spetta solo al compimento di attività specifiche, non quando si sia direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha ridotto l’importo della condanna alla somma di euro 9.991, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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