Abbattimento cinghiali subordinato a proporzionalità e accertamento sanitario (TAR Lazio n. 820 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di abbattimento dei suini detenuti, incluso il cinghiale, non ha natura sanzionatoria, ma costituisce misura a valenza preventivo-precauzionale adottabile unicamente ove insorga l’esigenza, non altrimenti rimediabile, di contenere il rischio di diffusione di patologie contagiose. L’inadempimento degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali non può essere in sé sanzionato con l’ordine di soppressione. L’amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito e il mezzo impiegato, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e previo accertamento sanitario sugli animali. La disciplina europea e nazionale di contrasto alla peste suina africana impone l’abbattimento nello stabilimento colpito dal focolaio, mentre ne rende discrezionale l’adozione nella più ampia zona soggetta a restrizioni.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al giudice amministrativo una serie di atti con cui l’ASL 3 Liguria aveva disposto l’abbattimento di due cinghiali detenuti, unitamente ad atti istruttori recanti prescrizioni sull’identificazione di felini e sul controllo ufficiale. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti sono stati impugnati l’ordinanza del Commissario straordinario alla PSA e il Piano straordinario di cattura e smaltimento dei cinghiali, oltre a un provvedimento che imponeva presidi di sicurezza. I ricorrenti hanno altresì dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASL sull’istanza di iscrizione dei due suidi nella banca dati nazionale.
Il ricorso e i motivi aggiunti erano stati proposti davanti al TAR Liguria, che con ordinanza aveva ritenuto il difetto di competenza. La causa è stata pertanto riassunta davanti al TAR Lazio. I ricorrenti hanno censurato il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata ponderazione della fattispecie e il travisamento dei fatti, sostenendo l’assenza di un vero allevamento e la possibilità di attivare un percorso sanante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di riassunzione sollevata dall’ASL per violazione dell’art. 3-bis, comma 4, legge n. 53/1994. L’irritualità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata non comporta nullità quando la consegna ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo legale.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la sentenza del TAR Reggio Calabria n. 50/2025. La peste suina africana è qualificata come malattia di categoria A dal regolamento UE 2018/1882. Il regolamento UE 2016/429, all’art. 61, delinea le misure di controllo demandate all’autorità competente; il regolamento esecutivo UE 2020/687, all’art. 12, impone l’abbattimento di tutti gli animali presenti nello stabilimento colpito, mentre gli artt. 21 e 22 ne rendono discrezionale l’adozione nella zona soggetta a restrizioni.
Il Collegio ha poi richiamato la propria precedente sentenza n. 12862/202, che ha valorizzato il riconoscimento della tutela degli animali nell’art. 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2022, e la qualificazione degli animali come esseri senzienti ai sensi dell’art. 13 TFUE. Da tali premesse discende l’obbligo per l’amministrazione di compiere un giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito e la soppressione della vita dell’animale.
Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza impugnata non è stata adottata per esigenze precauzionali legate a rischi epidemiologici, ma per ragioni connesse allo stato di detenzione degli animali. Non risulta alcun accertamento sanitario sulla salute dei due cinghiali. L’inadempimento degli obblighi contestati non può dunque essere sanzionato con l’ordine di abbattimento, che conserva valenza preventiva e non sanzionatoria.
Quanto all’identificazione dei felini, il Collegio ha escluso l’esistenza di un obbligo generalizzato di microchip, non trovando applicazione la disciplina regionale richiamata dall’ASL, non vertendosi in ipotesi di vendita o cessione. L’eventuale allontanamento dei gatti dal loro habitat può comportare l’applicazione delle sanzioni previste, ma non l’imposizione di obblighi non previsti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto accolti nei limiti di motivazione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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