Accolto il ricorso per ottemperanza in materia di Carta docente (TAR Lombardia n. 2293 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione scolastica all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, legittima l’accoglimento del ricorso, con la conseguente condanna ad adempiere entro un termine assegnato e la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Alcuni docenti, in servizio presso istituti scolastici, avevano proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente, per gli anni scolastici indicati in ricorso. Il giudice del lavoro, con sentenza n. 388/2025 del 20 marzo 2025, aveva accolto le domande, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta per gli importi ivi specificati, ponendo le spese a carico del soccombente.
Tale pronuncia, notificata all’Amministrazione il 21 marzo 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Monza. Nonostante ciò, l’Amministrazione scolastica non aveva provveduto a dare esecuzione al titolo. I docenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a erogare la Carta docente e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato e, in data 21 marzo 2025, era stata notificata all’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso, risultava quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore prima di procedere all’esecuzione giudiziale.
Il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo, come confermato dal Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. In mancanza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a erogare la Carta docente per gli importi e gli anni scolastici indicati in sentenza, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro 60 giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.
La nomina anticipata del Commissario è stata motivata dalla natura di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica, con conseguente esclusione di qualsivoglia compenso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti.
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Nota della Redazione
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