Ricorso contro prescrizione ammissibile per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 9798 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, riformando in senso favorevole all’imputato la pronuncia di primo grado, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per la violazione della norma processuale, dovendosi valutare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente, quale quello di ottenere una formula di proscioglimento più favorevole, alla rimozione della statuizione giurisdizionale, in quanto il giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, può rilevare l’erronea declaratoria di una causa di estinzione del reato.

Il Fatto

L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati ascrittile, essendo gli stessi estinti per prescrizione.

La pronuncia di appello aveva quindi sostituito l’esito del giudizio di prime cure con una formula di proscioglimento processuale. L’imputata, tramite il proprio difensore, chiedeva l’annullamento della sentenza articolando due motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte Suprema di Cassazione ha affrontato la questione preliminare relativa all’ammissibilità del ricorso proposto dall’imputato avverso una sentenza che gli era, sul piano pratico, favorevole, avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione.

Il giudice di legittimità ha affermato il principio per cui tale sentenza è impugnabile. La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, pur comportando una formula di non doversi procedere, non è infatti equiparabile ad un proscioglimento nel merito e per l’imputato può sussistere un interesse concreto ed attuale ad ottenere una formula più favorevole, che lo liberi definitivamente dall’addebito.

Tale interesse è stato ritenuto configurabile nell’ipotesi in cui si voglia contestare, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si censuri l’erronea applicazione delle regole sulla prescrizione. La censura risulta, infatti, finalizzata a consentire una decisione di merito che escluda la sussistenza del fatto o la partecipazione ad esso, risultando in tal modo più vantaggiosa della declaratoria di estinzione.

La Corte ha pertanto ritenuto che il ricorso superi il vaglio di ammissibilità e ha riconosciuto la possibilità di esaminare nel merito le doglianze proposte, disponendo, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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