Motivazione apparente sulla tenuità del fatto: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 9800 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza che escluda l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. limitandosi ad affermazioni apodittiche. Il giudice di merito è tenuto a indicare le specifiche modalità e circostanze del fatto che rendono il reato non particolarmente tenue e a spiegare le ragioni per le quali un danno patrimoniale di importo oggettivamente esiguo non possa ritenersi tale. La mancata indicazione degli elementi concreti di valutazione determina l’annullamento con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

Con sentenza dell’1 luglio 2025 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia dell’11 marzo 2024 con cui il Tribunale della stessa città aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di truffa, condannandolo alle pene di legge. Avverso la decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., nonché degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. Con il primo motivo lamentava il diniego opposto dalla Corte territoriale alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, evidenziando come la motivazione sul punto fosse apparente e manifestamente illogica. La Corte d’Appello aveva ritenuto non esiguo un danno di sessanta euro e aveva fatto richiamo a generiche e non specificate modalità del fatto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva ulteriori vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione Penale ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Il dato centrale della decisione risiede nella verifica della congruità della motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale si era limitata ad affermare che le modalità e circostanze del reato erano “particolarmente allarmanti per la disinvoltura” con cui era stato commesso e che un danno di sessanta euro “certamente non può essere considerato esiguo”.

La Corte di cassazione ha qualificato tale motivazione come apparente, in quanto priva dei necessari riferimenti fattuali: il giudice del rinvio non aveva individuato quali fossero le circostanze concrete che rendevano la condotta particolarmente allarmante, né aveva fornito alcuna spiegazione sulla valutazione di non esiguità di un danno patrimoniale oggettivamente ai limiti dell’irrilevanza.

La valutazione sulla particolare tenuità del fatto postula, secondo il consolidato orientamento applicativo dell’art. 131-bis cod. pen., una verifica concreta e contestualizzata che non può risolversi in formule di stile o in richiami apodittici alle modalità della condotta. L’affermazione giudiziale deve essere supportata dall’indicazione degli elementi specifici — tratti dalle modalità della condotta, dall’entità del danno o del pericolo, dal grado di colpevolezza — che giustificano la mancata applicazione della causa di non punibilità.

Alla stregua di tali rilievi la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla questione relativa all’art. 131-bis cod. pen., ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, perché proceda a un nuovo esame che superi i vizi motivazionali evidenziati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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