Inammissibile il ricorso che contesta accertamenti di fatto sul licenziamento (Cass. civ. Sez. V n. 20824 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., presuppone che la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito sia incontestata. La censura che contesti la ricognizione della fattispecie concreta o la valutazione delle risultanze istruttorie è estranea al vizio di diritto e, ove prospettabile, resta confinata nell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sindacabile quando tende a una diversa lettura del materiale probatorio. Sono pertanto inammissibili i motivi che, sotto l’apparente denuncia di norme sostanziali, mirino a rimettere in discussione accertamenti quali la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, l’impossibilità di repêchage o l’imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per “riduzione del volume di affari” a una lavoratrice, dipendente di una società operante nel settore alimentare. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo e ha reputato non provata l’impossibilità di ricollocare la dipendente in altra posizione aziendale, condannando la società al pagamento di tre mensilità retributive.
La Corte territoriale ha inoltre accertato l’inadempimento della società all’obbligazione assunta con un preliminare, con cui si era impegnata ad assumere la lavoratrice entro una data determinata, condannandola al versamento della penale ivi prevista. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. I primi due motivi — con cui la società denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e l’erroneo accertamento sull’obbligo di repêchage — sono volti a contrastare accertamenti di fatto quali la sussistenza della ragione posta a fondamento del licenziamento e l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice.
La Corte ricorda che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre solo quando, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, o sia stata applicata quando non doveva, o sia stata male applicata, cioè riferita a una fattispecie non esattamente sussumibile. Il sindacato presuppone dunque la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, quale è quella operata dai giudici di merito. Ove invece si critichi la ricostruzione della vicenda storica risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta nei confini del sindacato ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che postula un fatto ancora oggetto di contestazione.
L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è quindi esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Sul punto la Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 26307 del 2014, Cass. n. 22348 del 2007, Cass. n. 35922 del 2023 e Cass. n. 3340 del 2019.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo. Nonostante la formale denuncia di violazione dell’art. 1382 c.c., in concreto si contesta la valutazione di merito sulla imputabilità del ritardo nell’assunzione. La Corte territoriale ha valorizzato che la penale era posta a presidio dei tempi dell’assunzione e non della sua effettività, di modo che l’assunzione tardivamente disposta non poteva incidere su un inadempimento ormai consumato, essendosi il preliminare già risolto per effetto della clausola risolutiva.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.