Amministratore di società e responsabilità solidale per sanzioni amministrative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16475 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di società, quale obbligato solidale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981, risponde delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito sia stato commesso dalla persona giuridica poi fallita: il fallimento della società obbligata solidale è circostanza neutra rispetto alla responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione. Il regime sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981 non tollera interpretazioni estensive dell’istituto della solidarietà, che resti circoscritto alle fattispecie espressamente contemplate, per il rispetto del principio di riserva di legge fissato dall’art. 1 della medesima legge. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove diversamente dal convincimento della parte, né la censura concernente il cattivo esercizio del prudente apprezzamento è ammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di una società cooperativa e della sua amministratrice unica, ingiungendo il pagamento di una somma per violazioni in materia di lavoro, tra cui la consegna di dichiarazioni di assunzione prive dei dati essenziali, il superamento dell’orario massimo settimanale e la mancata concessione dei riposi giornalieri. La società era stata successivamente dichiarata fallita.
L’amministratrice aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, respinta dal Tribunale di Perugia e, in grado di appello, dalla Corte d’Appello di Perugia, che aveva confermato integralmente la pronuncia di primo grado. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo l’estinzione dell’obbligazione per effetto del fallimento della società, la violazione delle regole sulla valutazione delle prove e degli oneri probatori, nonché la tardività della produzione documentale dell’Ispettorato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, esaminando separatamente i tre motivi. Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta estinzione dell’obbligazione per il fallimento della società, la Corte ha rilevato profili di inammissibilità per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la ricorrente omesso di raffrontare il dettato normativo invocato con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte ha chiarito che l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 opera esclusivamente per le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale, mentre nella specie si versa in ipotesi di violazione di natura amministrativa, disciplinata dal regime della legge n. 689/1981. Tale sistema, preservando il principio della natura personale della responsabilità, disciplina rigorosamente i profili di imputabilità, elemento soggettivo, cause di esclusione e concorso di persone, e l’istituto della solidarietà di cui all’art. 6 resta rigorosamente circoscritto, non tollerando interpretazioni estensive che comportino il mancato rispetto del principio di riserva di legge.
La responsabilità dell’autore della violazione e, in solido, quella della persona giuridica a titolo di responsabilità patrimoniale rendono del tutto neutra la circostanza del fallimento della società: essendo quest’ultima obbligata solidale, la pretesa sanzionatoria nei confronti dell’amministratrice resta fondata. In ordine al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. postula la denuncia di una decisione fondata su prove non dedotte dalle parti o su prove officiose, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi di attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale, non già in caso di mero dissenso sulla valutazione compiuta, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 20867/2020 e n. 5792/2024.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che la censura è ammissibile solo ove si alleghi l’attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, non già quando si critichi la valutazione delle prove. Infine, in relazione al terzo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la produzione documentale dell’Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non essendo perentorio il relativo termine.
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Nota della Redazione
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