Inammissibile il ricorso che oppone un diverso accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21426 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso con cui la parte, anziché denunciare un vizio di motivazione o una violazione di legge, contrapponga all’apprezzamento probatorio del giudice di merito un diverso e autonomo accertamento dei fatti. È del pari inammissibile la censura che attribuisca alla sentenza impugnata affermazioni che essa non ha mai formulato, difettando di pertinenza. La questione proposta per la prima volta in cassazione, mai dedotta nei gradi di merito, è inammissibile perché nuova. Resta fermo che, accolto in chiave risarcitoria uno dei motivi di doglianza, ogni ulteriore profilo sulla corretta applicazione dei criteri di scelta resta assorbito.

Il Fatto

La vicenda nasce dalla mancata riassunzione di una giornalista professionista, già capo servizio presso un quotidiano, nel contesto di un trasferimento d’azienda disciplinato dalla legge n. 428/1990. La lavoratrice deduceva la scorretta applicazione, nei suoi confronti, dei criteri di scelta dei dipendenti da assumere alle dipendenze della società cessionaria, criteri fissati da accordi sindacali intervenuti nel 2015.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società al risarcimento del danno. La Corte d’appello di Roma rigettava sia l’appello principale della società sia quello incidentale della lavoratrice. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ai quali resisteva la lavoratrice con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono giudicati inammissibili. La ragione principale risiede nel fatto che la ricorrente, da un lato, critica l’apprezzamento probatorio della Corte territoriale circa l’insussistenza, all’epoca dei colloqui, di un piano editoriale definito e, dall’altro, vi contrappone un differente accertamento di fatto. Un simile confronto non può trovare ingresso davanti al giudice di legittimità.

Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente imputa alla Corte di merito affermazioni mai formulate, segnatamente l’aver desunto dal verbale d’intesa che il piano editoriale dovesse identificarsi con quello richiamato dall’art. 6 del CCNLG. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale disposizione collettiva, neppure nei passaggi in cui ha esaminato i motivi dell’appello incidentale della lavoratrice. Le censure, sotto questo profilo, sono quindi anche non pertinenti.

La Corte osserva poi che la ricorrente introduce una questione del tutto nuova in fatto e in diritto, relativa al difetto d’interesse ad agire della giornalista in ragione della sua contrarietà all’indirizzo politico del giornale e dell’esercizio della cosiddetta clausola di coscienza. Tale profilo non risulta trattato né in secondo né in primo grado, essendosi la Corte distrettuale pronunciata su tutti i motivi delle contrapposte impugnazioni, senza che l’appello principale investisse il preteso difetto d’interesse ad agire.

Quanto alle censure sull’onere probatorio e sui criteri di scelta, il Collegio ricorda che la Corte territoriale aveva già respinto il motivo dell’appello incidentale della lavoratrice volto a ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., rilevando che, essendo stata accolta una delle ragioni poste a fondamento del ricorso originario, ogni ulteriore considerazione sull’applicazione dei criteri di selezione restava assorbita. Anche la dedotta discriminazione politica era stata superata sin dal primo grado.

In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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